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Estratto conto, la Banca può rifiutarsi di fornirlo al cliente? Ecco cosa dice la legge e cosa dire alla Banca

Estratto conto, la Banca può rifiutarsi di fornirlo al cliente? Ecco cosa dice la legge e cosa dire alla Banca
Se il cliente richiede gli estratti conto, la Banca è obbligata a fornirli? E cosa succede se c'è un giudizio in corso? Scopriamolo insieme
Sappiamo che il correntista ha il potere di chiedere alla banca di fornirgli la documentazione relativa al rapporto di conto corrente. Lo stabilisce il comma 4 dell’art. 119 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Ciò che non tutti sanno è che il diritto di ottenere copia degli estratti conto può essere esercitato anche in corso di causa e a con qualunque mezzo si dimostri idoneo allo scopo.

Infatti, fin dalla sentenza n. 11554 dell’11 maggio 2017, La Suprema Corte ha precisato le modalità di attuazione dell’art. 119 del TUB, ossia della facoltà per il correntista di richiedere copia dei documenti contrattuali e degli estratti conto relativi agli ultimi 10 anni, anche durante la pendenza di un giudizio di cognizione finalizzato magari all'accertamento di un credito.

L’art. 119 del Testo Unico Bancario, intitolato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, dispone infatti che le banche e gli intermediari finanziari devono fornire al cliente, nei contratti di durata, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

La norma stabilisce anche la frequenza di tali comunicazioni, che vanno inviate almeno una volta all'anno e comunque alla scadenza del contratto.
Quanto alla forma, l’invio al cliente deve avvenire in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente.
Con particolare riferimento ai rapporti regolati in conto corrente, la Banca è tenuta a inviare al cliente l'estratto conto, con periodicità annuale oppure - a scelta del cliente - con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

Inoltre, se il cliente lo richiede, la Banca deve fornire al cliente stesso (o a colui che gli succeda a qualunque titolo o che gli subentri nell'amministrazione dei suoi beni) la copia della documentazione riguardante singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e questo entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla domanda.
Al cliente la Banca può richiedere solo ed esclusivamente i costi di produzione di tale documentazione.

Il diritto all’acquisizione della documentazione relativa al rapporto bancario trova fondamento nel principio di buona fede e dall'obbligo di solidarietà (principio costituzionalizzato, art. 2 Costituzione), che e accessorio ad ogni prestazione dedotta in negozio e consente alle parti di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso l'esecuzione di una prestazione cui ognuno e tenuto, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.).

Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede.

Il diritto del cliente, o di colui che gli succeda a qualsiasi titolo, a ricevere copia dei contratti è del tutto svincolato dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca, pure previsto dall’art. 119 T.U.B.


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