La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16886 del 7 luglio 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, una donna aveva agito in giudizio nei confronti del soggetto che le aveva venduto un’automobile, chiedendo che il giudice accertasse che, al momento della vendita, l’auto presentava dei difetti che erano stati volutamente nascosti dal convenuto.
Di conseguenza, la donna chiedeva che il convenuto fosse condannato al pagamento della somma di Euro 2.500, dal momento che il venditore le aveva garantito che il bene non presentava vizi che lo rendevano inidonea all’uso cui era destinato (art. 1490 c.c.).
Osservava la donna, infatti, che il venditore le aveva garantito che il veicolo era “in perfette condizioni, pari al nuovo” e che lo stesso non aveva “mai subito sinistri né riparazioni”.
Il Giudice di Pace, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda della donna, non ritenendola sufficientemente provata.
La sentenza, tuttavia, veniva riformata in grado d’appello, dal momento che il Tribunale rilevava che, effettivamente, l’auto era stata sottoposta a riparazioni, con la conseguenza che, al momento dell’acquisto, non poteva considerarsi “praticamente nuova” (come affermato dal venditore), trattandosi, al contrario, di auto “incidentata”.
Pertanto, secondo il Tribunale, il venditore aveva tenuto un comportamento scorretto, fonte di responsabilità ai sensi degli artt. 1366 e 1175 c.c., in quanto l'acquirente non avrebbe certamente acquistato l’auto alle condizioni pattuite se avesse saputo che la stessa aveva subito un sinistro.
Il venditore, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione all’imputato, rigettando il relativo ricorso.
Evidenziava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva del tutto adeguatamente motivato la propria decisione e che, comunque, il ricorrente aveva impugnato la sentenza effettuando delle contestazioni generiche, che non potevano nemmeno far ritenere ammissibile il ricorso.
Ciò considerato, la Cassazione rigettava il ricorso proposto, confermando integralmente la sentenza resa dal Tribunale e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.