(massima n. 1)
Anche in relazione ai contratti assicurativi stipulati precedentemente alla entrata in vigore del nuovo regime delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, a cui tale disciplina non si applica in ragione della sua irretroattivitā della stessa, č possibile e doveroso far ricorso alla interpretazione del contratto secondo buona fede, ex art. 1366 c.c., in presenza di clausole ambigue e predisposte unilateralmente dall'impresa assicuratrice nelle condizioni generali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per non aver fatto ricorso, in relazione ad una clausola contenuta in una polizza assicurativa contro il rischio di malattie infettive e di infezioni, stipulata da una infermiera e volta a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivitā professionale, pur avendo essa un contenuto ambiguo, del criterio di interpretazione secondo buona fede).