(massima n. 1)
In applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, la "condizione di adempimento", sospensiva o risolutiva, si considera non avverata nel momento in cui la mora del soggetto obbligato abbia assunto il carattere di un inadempimento di non scarsa importanza, per la volontā delle parti di ritenere perduta l'utilitā economica del contratto con il vano decorso del termine di adempimento, il cui accertamento, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, č riservato al giudice di merito. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto di scarsa importanza il ritardo di venti giorni nell'adempimento di un'obbligazione, dedotto quale condizione sospensiva di una transazione, anche in ragione del tempo intercorso tra il tardivo adempimento e l'iniziativa giudiziaria del creditore).