(massima n. 1)
La transazione fatta dal creditore con alcuni dei debitori in solido, avente ad oggetto la sola quota dei coobbligati stipulanti, con espressa riserva di conservazione del credito verso il debitore non stipulante, nei limiti della rispettiva quota, č estranea all'ambito di applicazione dell'art. 1304, primo comma, c.c., e produce l'effetto dello scioglimento del vincolo solidale. Tale effetto, pur determinato dalla volontā manifestata dai soli soggetti contraenti, rispetto alla quale il debitore coobbligato č terzo, si produce indirettamente nei confronti di quest'ultimo, incidendo sulla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione solidale e operando, dal punto di vista soggettivo, in senso favorevole al terzo stesso, il quale resta, infatti, obbligato, ai sensi dell'art. 1292 c.c., soltanto nei limiti della propria quota, se ed in quanto dovuta, essendo libero di opporre al creditore eccezioni sia personali, sia relative all'obbligazione originaria.