(massima n. 1)
La dichiarazione di un condebitore di voler profittare della transazione intervenuta, tra altro condebitore solidale e il creditore (art. 1304 c.c.), è un diritto, potestativo che non ammette equipollenti — e perciò non può esser sostituita dalla rinuncia del creditore ad eccepirne la mancanza — ma può esser manifestata, senza termini di decadenza e requisiti di forma, anche in corso di giudizio.