(massima n. 1)
È applicabile alla materia tributaria il principio, ricavabile dall'art. 1304, comma 1, c.c., secondo cui gli effetti della transazione intervenuta tra il creditore e il condebitore in solido, purchè riguardante l'intero debito, si estendono al condebitore solidale che chieda di volerne profittare, non ostando a detto principio il diritto unionale. (Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 31/01/2014).