(massima n. 1)
In ipotesi di transazione novativa, la transazione č inefficace nei confronti del condebitore che non vi ha partecipato e non ha dichiarato di volerne profittare sia in ordine ai i rapporti esterni, sia a quelli interni. (Enunciando tale principio la S.C. ha ritenuto che, essendo transazione e novazione fattispecie non assimilabili, la disciplina dell'una non si comunica a quella dell'altra, con la conseguente applicabilitā, in tema di transazione novativa, dell'art. 1304 c.c.).