(massima n. 1)
Nel giudizio instaurato nei confronti di pił debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e, quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 c.c. (Fattispecie relativa a controversia sulla domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa nei confronti del Comune e dell'I.A.C.P., in cui la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto tra l'attore ed il Comune sulla base di una transazione tra essi intervenuta, non contenendo l'atto alcun riferimento all'I.A.C.P., né risultando che quest'ultimo avesse inteso profittarne).