(massima n. 1)
La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, c.c. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensģ un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza.