(massima n. 1)
In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri, alla stregua dell'art. 1304 c.c., deve considerarsi tacitamente rinunciato laddove l'interessato opti per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, essendo le prime due descritte condotte logicamente antitetiche rispetto all'intenzione di transigere, né potendosi condizionare il destino del processo alla volontą unilaterale di una parte, investita del potere di farlo cessare o di vanificarne gli effetti "secundum eventum litis", in violazione del principio di paritą dei contendenti.