(massima n. 1)
La transazione produce i suoi effetti estintivi nell'obbligazione solidale, nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare e non si estende a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori. (Nella specie si č ritenuto che la transazione del danneggiato con l'impresa assicuratrice del danneggiante, per la sola parte del credito gravante su quella, comportava che quest'ultimo potesse beneficiare della transazione nei soli limiti di quanto dovuto dall'assicuratrice, rimanendo sempre esposto, e da solo, per la parte eccedente).