(massima n. 1)
In materia di obbligazioni, ove l'adempimento sia possibile nel concorso di due o più prestazioni poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta tra una di esse, se la scelta è rimessa alla volontà di un terzo, l'obbligazione diviene eseguibile soltanto con la relativa dichiarazione comunicata alle parti; ne consegue che prima di tale momento, non potendo il debitore adempiere in alcun modo, l'inadempimento non sussiste, non essendo propriamente configurabile in difetto della verificazione del suddetto presupposto.