(massima n. 1)
Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., č configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell'obbligazione, e non anche ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale "datio in solutum" (art. 1197 c.c.), ovvero esprima esercizio di una facoltā che si sia riservata all'atto della costituzione dell'obbligazione medesima (art. 1286 c.c.).