(massima n. 2)
La collazione dei beni immobili può avvenire in natura o per imputazione, a scelta del coerede donatario, e la scelta è irrevocabile dopo la comunicazione fatta agli eredi, ma se il coerede donatario, cui spetta la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, non la esercita, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza.