Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19072 del 11 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di collazione per imputazione, la mancanza, nell'asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura.

(massima n. 2)

La collazione dei beni immobili può avvenire in natura o per imputazione, a scelta del coerede donatario, e la scelta è irrevocabile dopo la comunicazione fatta agli eredi, ma se il coerede donatario, cui spetta la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, non la esercita, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza.

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