(massima n. 1)
Nelle obbligazioni con prestazioni alternative o con facoltà alternativa (caratterizzate, le prime, dalla deduzione nel vincolo obbligatorio di più prestazioni poste sul piano di parità, e le seconde da più prestazioni poste in subordinazione tra loro, in modo che il debitore può liberarsi eseguendo la prestazione secondaria solo se rispetto ad essa sia stata esercitata, dal soggetto a cui è rimessa, la facoltà di scelta), aventi ad oggetto prestazioni continuate o periodiche, la volontà negoziale può legittimamente riconoscere, al soggetto cui sia rimessa la facoltà di scelta, il potere di operare in futuro l'opzione inizialmente operata.