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Articolo 1212 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Requisiti del deposito

Dispositivo dell'art. 1212 Codice Civile

Per la validità del deposito è necessario [73](1):

  1. 1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata [137 c.p.c.] al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata [74];
  2. 2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi [1224, 1284] e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta [1207], nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
  3. 3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito [78; 126 c.p.c.];
  4. 4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato [137 c.p.c.] con l'invito a ritirare la cosa depositata.

Il deposito che ha per oggetto somme di denaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito [73, 76, 251](2).

Note

(1) Il deposito consente al debitore di liberarsi dall'obbligazione se il creditore non accetta la prestazione o non si presenta per accettarla (1210 c.c.) purché rispetti i requisiti qui indicati.
(2) Si veda l'art. 48, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario).

Ratio Legis

Il legislatore si preoccupa di specificare i requisiti del deposito atteso che esso è solenne ed esige, quindi, un certo formalismo. Nello specifico, mentre il presupposto di cui al n. 4 serve a garantire ad entrambe le parti una certezza anche probatoria del deposito stesso, gli altri dispongono una serie di cautele a favore del creditore.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

94 Nel regolare i presupposti di validità del deposito si è considerato che alle volte questo concerne cose mobili; si è disposto che, in tal caso, la consegna della cosa debba avvenire nel luogo designato dal giudice (art. 108).
L'art. 1263 cod. civ. (art. 195 progetto del 1936) è stato integrato (art. 109) prevedendosi, per una maggiore precisazione di dettato, anche la possibilità che il debitore ritiri il deposito prima che esso sia riconosciuto valido.
Si è aggiunto che, qualora il ritiro avvenga, il deposito non produce effetto; questa enunciazione rendeva inutile dichiarare, come faceva l'art. 1263 suddetto, che i condebitori o i fideiussori non restano liberati. Occorreva, invece, dire che essi restano liberati quando, nonostante l'accettazione del deposito e nonostante il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito. Se l'estinzione dei privilegi e delle ipoteche era, per tale ipotesi, prevista espressamente nell'art. 1205 cod. civ. (art. 197 progetto del 1936), la liberazione dei condebitori e dei fideiussori era considerata in modo molto involuto dall'art. 1264 cod. civ. (art. 196 progetto del 1936): questo andava, perciò, meglio chiarito.

Massime relative all'art. 1212 Codice Civile

Cass. civ. n. 33380/2022

Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c. c. e seguenti, in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, sicché l'offerta reale, e i conseguenti effetti del riscatto, devono ritenersi integrati qualora la mancata ricezione del pagamento sia imputabile all'ingiustificato rifiuto del creditore di prestare la cooperazione indispensabile a rendere possibile l'adempimento del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto validamente effettuata l'offerta reale del prezzo di riscatto, a fronte della notifica del relativo verbale di deposito, corredato dall'invito ai creditori ad accettarlo e dall'avvertenza che, in caso di mancata accettazione, la somma gli sarebbe stata attribuita all'esito dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, ritenendo irrilevante che l'invito suddetto non fosse formalmente riferito al ritiro della somma medesima, secondo la lettera dell'art. 1212, n. 4, c.c.).

Cass. civ. n. 10605/2016

Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento mediante offerta reale deve avvenire entro un determinato termine, è sufficiente che entro tale termine intervenga l'offerta, non essendo necessario che entro il predetto termine intervengano anche gli adempimenti previsti dall'art. 1212 c.c. (in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. (Rigetta, App. Perugia, 09/09/2010).

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Consulenze legali
relative all'articolo 1212 Codice Civile

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Alessandro R. chiede
giovedì 14/05/2020 - Lombardia
“Desidero capire all'atto pratico come viene attuato il deposito, di cui all'art. 1210, in caso di beni mobili. A seguito dell'offerta per intimazione eseguita tramite ufficiale giudiziario (non accettata o accettata ma non espletata dal creditore), il debitore dovrà rivolgersi al giudice che emetterà decreto, incaricando, a titolo di esempio, l'istituto vendite giudiziarie per il ritiro e la custodia? Le relative spese verranno inizialmente poste a carico del debitore?
Oppure, si instaurerà un giudizio ordinario/processo tra il creditore e il debitore?”
Consulenza legale i 20/05/2020
La disciplina dell’offerta reale per mora del creditore e del conseguente deposito è contenuta quasi del tutto nel codice civile, ed in particolare negli artt. 1206 e ss. c.c., relativi alla mora del creditore, e nelle relative norme di attuazione.
Dispone l’art. 1209 del c.c. che, al fine di costituire validamente in mora il creditore, occorre che il debitore esegua offerta reale o per intimazione di ciò che costituisce oggetto della sua obbligazione, distinguendosi tra denaro, titoli di credito e cose mobili ed ancora, in relazione a queste ultime, a seconda che debbano essere consegnate al domicilio del creditore o in luogo diverso (se la consegna deve avvenire in luogo diverso, l’offerta potrà eseguirsi solo per intimazione).

Se il creditore accetta quanto il debitore gli ha formalmente offerto, con atto che per la sua validità dovrà rispettare i requisiti prescritti analiticamente dall’art. 1208 del c.c., allora non si pone alcun problema, in quanto il debitore è definitivamente liberato dalla sua obbligazione e la procedura di offerta reale si chiude con il verbale dell’ufficiale giudiziario di accettazione, il quale sarà soltanto soggetto a registrazione.

La situazione si complica se il creditore non si presenta per ricevere le cose che gli vengono offerte o se, pur presentandosi, rifiuta di accettare.
In questo caso, infatti, sarà necessario passare alla fase ulteriore della procedura, ossia quella del deposito, per la cui validità occorrerà rispettare i requisiti prescritti dall’art. 1212 c.c.
Innanzitutto è necessario, ai sensi del n. 1 di tale norma, che il deposito sia preceduto da una intimazione, notificata al creditore sempre a cura del funzionario UNEP, contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo esatto in cui la cosa o le cose offerte verranno depositate (ex art. 74 delle disp. att. c.c. tra l’intimazione ed il deposito deve intercorrere un termine non minore di tre giorni).
Notificato tale atto, nel giorno fissato per il deposito il funzionario UNEP ed il debitore si recheranno presso il luogo prestabilito e verrà anche in questo caso redatto un ulteriore verbale, nel quale si darà sempre atto della eventuale accettazione da parte del creditore, del suo rifiuto di accettare e dei motivi del rifiuto o, in alternativa ancora, della sua mancata comparizione.

Se il creditore non compare o rifiuta la cosa o le cose offerte, si procederà al deposito, il quale, secondo quanto prescritto dal n. 2 dell’art. 1212 c.c., dovrà effettuarsi “nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice”.
Infatti, mentre la sola offerta di adempimento vale ad esclude la mora del debitore, se quest’ultimo vuole conseguire l’effetto più ampio della liberazione dall’obbligazione dovrà necessariamente far seguire l’offerta dal deposito e solo quando il deposito verrà accettato o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’art. 1210 del c.c., potrà ritenersi definitivamente liberato.

Ora, nessun problema si pone se l’oggetto dell’offerta è costituito da una somma di denaro, in quanto il secondo comma dell’art. 1212 c.c. dispone che il relativo deposito può eseguirsi anche presso un istituto di credito, ciò che di fatto avviene nella totalità dei casi.
Più complessa, invece, è la situazione se a dover essere depositati sono beni mobili, nel qual caso trova applicazione l’art. 77 delle disp. att. c.c., secondo cui il deposito va effettuato presso stabilimenti di pubblico deposito, quali sono, come detto nel quesito, quelli gestiti dall’Istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.
Precisa sempre l’art. 77 disp. att. c.c. che, se nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione non esistono magazzini di pubblico deposito o se ricorrono particolari ragioni, la parte interessata, ossia il debitore, può farsi autorizzare con decreto a depositare i beni presso altro locale idoneo.

La norma fa riferimento al Pretore, ma a seguito della soppressione delle Preture a decorrere dal 2 giugno 1999, la competenza spetta al Tribunale monocratico.
Possono integrare quelle “particolari ragioni”, a cui fa riferimento la norma, l’eccessiva onerosità delle spese di custodia richieste dall’IVG, il che può indurre il debitore a farsi autorizzare a depositare i beni presso un magazzino nella sua disponibilità, chiedendo contestualmente il diritto alla liquidazione di un compenso per ogni giorno di deposito.
Di tale deposito se ne darà atto nel processo verbale che il funzionario UNEP redige ex art. 1212 c.c. nel giorno e nell’ora risultanti dall’atto di intimazione (se si sceglie di depositarle presso l’IVG, si può concordare con tale istituto il ritiro sul luogo del deposito e si redigerà verbale di tale ritiro) .

A questo punto si può accedere all’ultima fase di questa lunga procedura, ossia quella della convalida.
Trattasi, a tutti gli effetti, di un ordinario giudizio di cognizione, di competenza del Tribunale, che va introdotto con atto di citazione, e per effetto del quale è possibile conseguire la liberazione coattiva del debitore, in quanto la sentenza che lo definisce è volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito ai sensi degli artt. 76 e ss. disp. att. c.c.; nel corso di tale procedimento il giudice sarà chiamato a verificare la ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinchè il debitore si liberi dalla relativa obbligazione.

Per quanto concerne le spese, purtroppo dovranno essere inizialmente sostenute dal debitore che ha interesse a conseguire la liberazione dalla sua obbligazione, mentre, in sede di convalida dell’offerta reale, sarà possibile chiedere che le stesse vengano fatte gravare sul creditore.



Paolo E. C. R. chiede
martedì 17/12/2019 - Lombardia
“Buongiorno,

quale attore ho avviato un giudizio di divisione in relazione ad un immobile e il Giudice di Milano ha determinato un conguaglio in denaro a mio carico in favore di alcuni parenti olandesi, prevedendo che il credito sia assistito da ipoteca legale ex art. 2817 CC.

La predetta decisione è risultata gravata da errori materiali che, senza inficiare i contenuti della sentenza (pubblicata il 1° agosto 2018), ne hanno impedito la registrazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Si è quindi è reso necessario provvedere con istanza di correzione e il Giudice ha recepito tutti i rilievi evidenziati. Nel frattempo, dovrebbero essere decorsi i termini di legge e la sentenza risulterebbe non più appellabile.

Tutti i passaggi di cui sopra si sono svolti con la contumacia della controparte, dichiarata dal Giudice a fronte della regolarità delle notifiche internazionali, e sono ora nelle more della notifica internazionale dell'avvenuta correzione della sentenza.

A fronte di quanto sopra, nella considerazione che la giurisprudenza afferma che l'adempimento dell'obbligo del pagamento del conguaglio in denaro non costituisce condizione di efficacia della sentenza (Cass. sentenza n.1656/2017), non appena sarà effettuata la registrazione della sentenza corretta, occorrerà quindi individuare le modalità per il conguaglio in favore degli olandesi e la cancellazione dell'ipoteca legale.

Tenendo conto di un'ipotesi di pagamento per atto pubblico, con quietanza notarile, ho fatto qualche ricerca sulla mora del creditore/offerta per intimazione, comprendendo che questa procedura richiederebbe offerte formali, da notificare nella forma internazionale.

Non prevedo tuttavia che anche in questo caso muti lo stato di contumacia della controparte e mi chiedo se non vi siano correttivi e non si possa attivare un deposito di qualche tipo con effetti liberatori.

Giungo ora al mio quesito: allo scopo di liberarmi dall'ipoteca, come provvedere secondo Voi al pagamento del conguaglio, data la contumacia dei cugini?

Restando in attesa di un cortese riscontro, ringrazio per il Vostro parere.


Consulenza legale i 27/12/2019
Rispetto alla semplice offerta di adempimento, che produce l'effetto di escludere la mora del debitore, la mora del creditore presenta il vantaggio di liberare il debitore dall'obbligazione (v. Cass. Civ. 25775/2013).
A tal fine, però, è necessario seguire la rigorosa procedura, altamente formalizzata, prevista dagli artt. 1208 ss. c.c.
In primo luogo, l'art. 1209 del c.c. stabilisce che, se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale.
L'offerta reale, ex art. 73 disp. att. c.c., va eseguita, nel nostro caso, da un notaio o da un ufficiale giudiziario.
L'art. 74 disp. att. c.c. ne disciplina le formalità.
Solo ove il creditore rifiuti di accettare l'offerta reale, eseguita nei modi di cui sopra, il debitore potrà eseguire il deposito.
Anche la procedura per il deposito è minuziosamente disciplinata ed è prescritta per la validità dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 1212 del c.c., il deposito deve essere preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata.
È inoltre necessario che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice.
Inoltre, il pubblico ufficiale che procede deve redigere un processo verbale da cui risultino: la natura delle cose offerte; il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione; da ultimo, l'avvenuto deposito.
Per di più, in caso di mancata comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli deve essere notificato unitamente all'invito a ritirare la cosa depositata.
Come si vede, ai fini del perfezionamento dell'offerta reale e del verificarsi della mora del creditore, nonché allo scopo di "liberarsi" per mezzo del deposito, non è possibile prescindere dalla notifica al creditore, che va fatta sia al momento dell'offerta reale sia per la validità del successivo deposito.
Del resto, per ottenere l'effetto liberatorio desiderato, non vi è altra strada che quella prevista dagli artt. 1208 e ss. c.c., che non ammette equipollenti.