Cass. civ. n. 36058/2021
In tema di riscatto agrario, ai fini della tempestività del pagamento del prezzo, occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla l. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati per la prelazione dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, decorrenti dall'adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto; atteso che le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c.c. e ss., in tema di offerta reale, vanno interpretati ed applicati alla luce dei principi di buona fede e cooperazione del creditore nell'adempimento, ai fini del verificarsi della predetta condizione sospensiva, nell'ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso, da parte del creditore di accettare l'indicato pagamento, è necessario - in difetto di norme specifiche sul punto - che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell'art. 1210 c.c., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l'art. 1220 c.c. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della "mora debendi", mentre la liberazione del debitore, unico evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - all'accettazione della somma depositata o, in difetto, all'accertata validità del deposito dell'offerta ex art. 1210 c.c.
Cass. civ. n. 21757/2021
Il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, é un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 76 e ss. disp. att. c.c., a favore del creditore; oggetto di tale procedimento é la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa, affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione e, pertanto, parti necessarie del detto procedimento sono soltanto il debitore e il creditore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2018).
Cass. civ. n. 19261/2018
Nell'ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, l'accettazione, anche tacita, del deposito, secondo l'espressa previsione dell'art. 1210 c.c., ha effetto liberatorio, con efficacia retroattiva (alla data del deposito stesso) e determina l'estinzione dell'obbligazione, con effetto assimilabile a quello della "datio in solutum". Da ciò consegue che, una volta intervenuto il ritiro da parte del creditore della somma depositata, senza sollevare riserve, non vi è luogo ad alcuna valutazione sulla congruità della prestazione depositata ed accettata, la stessa non può più essere messa in discussione sotto il profilo dell'esattezza dell'adempimento ed il debitore non potrà richiedere indietro la somma depositata.
Cass. civ. n. 3248/2012
Ai fini della validità dell'offerta reale, il deposito della somma rifiutata dal creditore, di cui all'art. 1210 c.c., può essere eseguito mediante versamento dell'importo dovuto in un libretto al portatore, il quale deve, tuttavia, essere posto nella disponibilità del depositario. Ne consegue che la scelta dell'istituto di credito depositario di consegnare materialmente al debitore detto libretto al portatore, senza vincoli di destinazione delle somme ivi versate, priva di effetto il deposito, ai sensi dell'art. 1213, primo comma, c.c., valendo come ritiro dello stesso.
Cass. civ. n. 15395/2010
La sentenza che subordina la condanna al pagamento di una somma di denaro all'adempimento dell'obbligo di consegna o di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l'effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell'art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell'art. 1209 c.c., produce solo l'effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall'obbligazione.
Cass. civ. n. 23844/2008
Il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, è un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 76 e seguenti disp. att. cod. civ., a favore del creditore; oggetto di tale procedimento è la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione e, pertanto, parti necessarie del detto procedimento sono soltanto il debitore e il creditore.
Cass. civ. n. 16962/2005
In materia di offerta reale relativa ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora il creditore rifiuti di accettarla o non si presenti per ricevere le somme offertegli mediante intimazione, il debitore è legittimato ad eseguirne il deposito, con l'osservanza della formalità di cui all'art. 74 att. c.c. (il quale dispone che, fatta l'offerta, il deposito della somma presso l'istituto di credito deve essere preceduto da un'intimazione, antecedente di almeno tre giorni quello del deposito, rivolta al creditore e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dove le cose saranno depositate), con la conseguenza che, in difetto di tale formalità, l'offerta dovrà considerarsi invalida e non convalidabile nel susseguente giudizio, il cui oggetto non è rappresentato solo dai motivi del rifiuto da parte del creditore dell'offerta operata, ma anche dalla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa.
Cass. civ. n. 4281/1995
In tema di offerta reale l'art. 1210 c.c. richiede il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della validità dell'offerta e del deposito della somma rifiutata dal debitore solo per il prodursi degli effetti estintivi dell'obbligazione, ma non anche per gli altri e diversi fini che presuppongono l'esatto adempimento da parte del debitore, non potendo questi, una volta che abbia svolto tutte le attività prescritte per la corretta esecuzione della prestazione dovuta, venir pregiudicato dall'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere il pagamento. Ne deriva che all'accoglimento di una domanda di rilascio fondo rustico, proposta dall'affittuario coltivatore diretto che abbia vittoriosamente esperito l'azione di riscatto di detto fondo, è sufficiente la sussistenza di un accertamento giudiziale, ancorché non irrevocabile, di convalida dell'offerta del prezzo del riscatto, il cui eventuale venir meno ha l'effetto di travolgere la conseguenziale condanna al rilascio, restando invece escluso che quest'ultima sia condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di convalida dell'offerta, non previsto dalla legge come presupposto processuale dell'azione di rilascio.
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Le modalità di adempimento dell'obbligo di custodia della somma depositata rientrano nelle facoltà di scelta di depositario e non incidono sulla regolarità del deposito. (Nella specie il notaio richiedente il deposito aveva ritirato dalla somma e trattenuto presso il proprio studio i libretti di deposito vincolati ed intestati ai singoli creditori).
Cass. civ. n. 4818/1994
La sentenza che subordina la condanna di pagamento ad una somma di denaro all'adempimento dell'obbligo di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l'effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell'art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell'art. 1209 c.c., produce solo l'effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall'obbligazione.
Cass. civ. n. 899/1989
Qualora il testatore, in relazione al legato di una cosa determinata, contempli la facoltà degli eredi di soddisfare il legatario mediante versamento di una somma di denaro entro un termine, l'offerta reale entro tale termine della somma medesima, quale atto idoneo a costituire in mora il creditore, è di per sé sufficiente ad integrare esercizio di detta facoltà, senza che si richieda a questo fine il procedimento di deposito e di convalida di cui all'art. 1210 c.c., necessario per l'estinzione del debito.