Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, č nominato, se non vi č giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto č ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.
La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente (1).
Note
(1)
Il D. Lgs 13 luglio 2017, n. 116 concernente "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57", con l'art. 27 ha disposto che all'articolo 79, siano apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, le parole: «dal presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.»,
con decorrenza dal 31 ottobre 2021.