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Articolo 79 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 79 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, č nominato, se non vi č giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.

Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto č ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.

La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente (1).

Note

(1) Il D. Lgs 13 luglio 2017, n. 116 concernente "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57", con l'art. 27 ha disposto che all'articolo 79, siano apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, le parole: «dal presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.», con decorrenza dal 31 ottobre 2021.

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relative all'articolo 79 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

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M. D. A. chiede
mercoledė 23/11/2022 - Lombardia
“Buona sera, in data 05.03.2015 è passata in giudicato una sentenza che mi condannava alla restituzione di un immobile in favore dell'erede, annullando le disposizioni testamentarie del de cujus che mi aveva lasciato in eredità l'immobile (io sono un terzo), la sentenza mi condannava anche al pagamento delle spese legali. Dopo la sentenza che è stata trascritta dall'erede beneficiario, costui non si è fatto sentire nè per le spese legali (credo ormai prescritte 10 anni) nè per la restituzione dell'immobile (diritto prescritto?) . Ho provveduto a notificare un'offerta per intimazione ma l'erede è risultato irreperibile. A questo punto potrei chiedere la nomina di un sequestratario , mi chiedo potrei essere nominato io o in alternativa il mio commercialista. Siccome l'immobile già da prima del giudizio era stato da me locato a un terzo, costui sta ancora pagando i canoni a me e occupando l'immobile. Quali possono essere le conseguenze in caso di nomina di un sequestratario? Devo consegnare al sequestratario tutti i canoni o solo quelli degli ultimi 10 anni? l'attuale conduttore ha legittimazione attiva in questo ricorso per la nomina oppure posso procedere da solo visto che sono io il condannato alla restituzione? E' possibile fare valere un'azione di usucapione e se si quali sono i termini? Ringrazio anticipatamente”
Consulenza legale i 04/12/2022
Diversi sono gli aspetti e le problematiche che il quesito in esame richiede di affrontare.
Per tale ragione ed al fine, soprattutto, di evitare confusione nella trattazione degli argomenti, si preferisce suddividere la risposta in paragrafi diversi.

A) TERMINE ENTRO CUI METTERE IN ESECUZIONE UN TITOLO GIUDIZIALE
Il primo dubbio che si avanza è quello relativo al termine oltre il quale deve considerarsi prescritto per la parte vittoriosa di un giudizio civile il diritto di mettere in esecuzione la sentenza che ha statuito in suo favore, sia per il capo relativo alla condanna alle spese legali sia per il capo in cui il giudice ha statuito nel merito della controversia (condannando il convenuto alla restituzione dell’immobile).
Trova applicazione al riguardo l’ordinario termine decennale di prescrizione fissato dall’art. 2946 c.c., norma che a sua volta va coordinata con l’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso in esame si dice che la sentenza è passata in giudicato in data 05.03.2015, il che comporta che dalla data del 5 marzo 2025 la parte vittoriosa in giudizio non potrà più legittimamente mettere in esecuzione quel titolo in ogni sua parte (ovvero, sia per le spese che per la restituzione dell’immobile).

B) OFFERTA PER INTIMAZIONE
La scelta di avvalersi dell’istituto giuridico dell’offerta reale per intimazione è certamente più che corretta, costituendo l’unica strada percorribile in tutti quei casi in cui il creditore non voglia ricevere la prestazione dovuta.
Norma di riferimento, trattandosi di consegnare un immobile, è l’art. 1216 c.c., il quale dispone che in questi casi l’offerta consiste nella notifica al creditore di un atto con il quale gli viene intimato di prendere in consegna l’immobile.
Qualora tale intimazione dovesse avere esito negativo, il debitore potrà chiedere al giudice la nomina di un sequestratario, al quale l’immobile dovrà essere consegnato.
Solo da quest’ultimo momento il debitore potrà considerarsi liberato.
Nel quesito si dice che l’erede vittorioso a cui consegnare il bene, si è reso irreperibile, ma ciò di certo non può impedire il perfezionarsi della notifica ed il completamento della procedura di offerta reale per intimazione.
L’art. 1216 c.c., infatti, richiama espressamente il secondo comma dell’art. 1209 c.c., dalla lettura del quale si evince che l’offerta per intimazione va notificata secondo le forme prescritte per gli atti di citazione, ovvero secondo le norme dettate dal codice di procedura civile agli artt. 137 e ss.
In particolare, seppure nel quesito non venga specificato a cosa ci si intenda riferire quando si dice “l’erede è risultato irreperibile”, se con tale espressione si vuole richiamare il concetto di “irreperibilità” fatto proprio dal legislatore nel codice di procedura civile, la notifica potrà senza alcun dubbio perfezionarsi secondo le forme prescritte dall’art. 143 c.p.c.

C) PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DEL SEQUESTRATARIO
Norma applicabile per dare attuazione a quanto disposto dall’art. 1216 c.c. è l’art. 79 disp. att. c.c., il quale distingue a seconda che vi sia giudizio pendente o meno.
Qualora, come nel caso di specie, non vi sia un giudizio pendente, il sequestratario è nominato, sentito il creditore, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l'immobile si trova con decreto che è emesso nelle forme camerali ed è suscettivo di reclamo al presidente della Corte d'Appello.
Per quanto concerne la concreta individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico di custode sequestratario, in assenza di una espressa disposizione al riguardo, si ritiene che debba farsi applicazione delle norme dettate dal codice di procedura civile in tema di sequestro (artt. 670 e ss. c.p.c.), ed in particolare troverà applicazione l’art. 676 c.p.c., il quale, al suo secondo comma, attribuisce al giudice (ovvero il Presidente del Tribunale) la facoltà di scegliere il custode tra quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e che dà cauzione.
Il terzo comma di quella stessa norma precisa che il custode della cosa sequestrata (ovvero il sequestratario) ha “gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560”, norme dettate in tema di pignoramento mobiliare ed immobiliare e che prevedono, tra l’altro, il diritto del custode ad un compenso e l’obbligo per lo stesso di rendere il conto della sua gestione.
Pertanto, alla domanda se può essere nominato sequestratario colui che deve consegnare il bene ovvero il suo commercialista, può rispondersi suggerendo di indicare già questi soggetti nel ricorso da presentare al Presidente del Tribunale ex art. 79 disp. att. c,c., offrendosi eventualmente di prestare eventuali garanzie per una corretta e diligente amministrazione della cosa.
Sarà poi il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, a valutare a quale soggetto poter affidare la custodia dell’immobile.

D) SITUAZIONE DEI CANONI LOCATIZI RELATIVI ALL’IMMOBILE DA CONSEGNARE
Il problema dei canoni riscossi a titolo di locazione dell’immobile da consegnare si ritiene che possa essere risolto facendo applicazione degli artt. 1148 e 1189 c.c.
Più precisamente, si ritiene intanto che la posizione di colui che è tenuto a restituire l’immobile in forza di un titolo giudiziale (sentenza) sia riconducibile a quella del possessore di buona fede, al quale dunque è applicabile l’art. 1148 c.c., nella parte in cui dispone che è legittimato a fare propri i frutti civili maturati fino al giorno della domanda giudiziale, mentre “risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia”.
Sotto il profilo dei rapporti tra locatore e conduttore, invece, troverà applicazione l’art. 1189 c.c., nella parte in cui dispone che il conduttore-debitore che effettua il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche deve intendersi liberato dalla propria obbligazionese prova di esser stato in buona fede”, mentre colui che ha ricevuto il pagamento pur non essendone legittimato sarà tenuto alla restituzione di quanto riscosso verso il vero creditore secondo le norme dettate in tema di ripetizione di indebito.
Anche in questo caso, in assenza di un termine breve di prescrizione, varrà il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Nel momento in cui, invece, il Presidente del Tribunale provvederà a nominare il sequestratario, costui, nella qualità di custode, potrà chiedere al giudice di proseguire il rapporto di locazione, con obbligo di accantonare i canoni a tale titolo riscossi e di renderne il conto ex art. 560 c.p.c.
Nessuna pretesa potrà avanzare il sequestratario così nominato sui canoni riscossi prima della sua nomina, considerato che gli stessi potranno essere pretesi soltanto da colui al quale l’immobile deve essere riconsegnato, il quale, a tal fine, dovrà esperire, come prima è stato detto, l’azione di ripetizione di indebito.
L’attuale conduttore, in ogni caso, non ha alcuna legittimazione nella vicenda in esame, essendo soggetto estraneo al rapporto sia processuale che sostanziale esistente tra l’erede vittorioso ed il soccombente nel giudizio di restituzione.

E) USUCAPIONE
Non sussistono i presupposti richiesti dalla legge per far valere l’usucapione.
Uno dei presupposti principali per avvalersi di tale forma di acquisto della proprietà, infatti, è la non interruzione del possesso, la quale ricorre allorquando, nel lasso di tempo richiesto dalla legge, non intervenga:
1. né una causa di interruzione naturale (tale sarebbe, ad esempio, l’abbandono del bene),
2.né una causa di interruzione c.d. civile, che si verifica nel caso in cui contro il possessore, che pure conserva materialmente il possesso del bene, venga proposta una domanda giudiziale volta a privarlo di esso;
3.né il possessore abbia effettuato un riconoscimento del diritto del titolare, per tale intendendosi un atto o un fatto che non si limiti ad evidenziare la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto dallo stesso esercitato come proprio, ma esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare.
Nel caso di specie sembra evidente che ricorrono sia un’interruzione civile (la domanda giudiziale conclusasi con la sentenza che impone la restituzione) sia il riconoscimento del diritto del titolare, quest’ultimo risultante dall’offerta reale per intimazione notificata al soggetto a cui il bene deve essere restituito.