(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
93 IL deposito può essere fatto anche nel caso di infruttuoso esito dell'offerta per intimazione (art. 106).
Se il debito non è di danaro, il debitore può, però, anziché depositare la cosa dovuta, farsi autorizzare dal giudice a venderla ai pubblici incanti (art. 107). L'autorizzazione presuppone che la cosa offerta non possa essere conservata o sia facilmente deperibile o sia di dispendiosa custodia: a seguito di detta vendita il debitore, previo avviso al creditore, depositerà il prezzo ricavato. La disposizione, che è nuova, così rispetto al codice civile come riguardo al progetto della Commissione reale, deriva da analoghe norme vigenti in materia di sequestro, ed è integrata con l'attribuzione al giudice del potere di consentire la vendita al prezzo corrente a mezzo di pubblico ufficiale autorizzato a tali specie di atti, ove la cosa abbia un prezzo di borsa o di mercato: qui si è avuto presente il principio dell'art. 69 cod. comm.