(massima n. 1)
La sentenza che subordina la condanna al pagamento di una somma di denaro all'adempimento dell'obbligo di consegna o di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l'effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell'art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell'art. 1209 c.c., produce solo l'effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall'obbligazione.