(massima n. 1)
In materia di offerta reale relativa ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora il creditore rifiuti di accettarla o non si presenti per ricevere le somme offertegli mediante intimazione, il debitore č legittimato ad eseguirne il deposito, con l'osservanza della formalitā di cui all'art. 74 att. c.c. (il quale dispone che, fatta l'offerta, il deposito della somma presso l'istituto di credito deve essere preceduto da un'intimazione, antecedente di almeno tre giorni quello del deposito, rivolta al creditore e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dove le cose saranno depositate), con la conseguenza che, in difetto di tale formalitā, l'offerta dovrā considerarsi invalida e non convalidabile nel susseguente giudizio, il cui oggetto non č rappresentato solo dai motivi del rifiuto da parte del creditore dell'offerta operata, ma anche dalla verifica della ritualitā di tutte le modalitā, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa.