Cass. civ. n. 29410/2020
Qualora una società fiduciaria abbia ricevuto l'incarico di stipulare un contratto di gestione di un portafoglio titoli, la cessazione ed estinzione del rapporto fiduciario, analogamente a ciò che si verifica in relazione al mandato senza rappresentanza non rilevano al fine di stabilire se la società fiduciaria abbia o meno la legittimazione ad agire per far valere le inadempienze contrattuali dell'intermediario finanziario o le eventuali nullità del contratto quadro e la condanna al pagamento dell'indebito, potendo tali eventi rilevare esclusivamente in funzione della verifica dell'eventuale consumazione del termine di prescrizione verso gli obblighi creditori dell'intermediaria, in relazione al rapporto di gestione del portafoglio, ma non invece in relazione ad atti posti c in essere in relazione all'esecuzione dell'obbligo fiduciario. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza con la quale la Corte di appello aveva ritenuto la società finanziaria priva dell'interesse ad agire, attesa l'intervenuta caducazione del rapporto fiduciario già nel giudizio di primo grado, ha richiamato il principio secondo il quale, anche nell'ipotesi di revoca del mandato senza rappresentanza, permane la legittimazione attiva e passiva del mandatario per la realizzazione del credito che sorge dall'esecuzione del mandato, salvo che si dimostri il concreto esercizio da parte del mandante del potere di far valere nei confronti dei terzi, sostituendosi al mandatario, i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato).
Cass. civ. n. 22988/2016
Il principio della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell'atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, ancorché con rappresentanza, l'acquisto automatico delle stesse da parte del mandante, e ciò in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il "dominus" delle somme consegnate. Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse.
Cass. civ. n. 22988/2014
Nell'ipotesi in cui la società si estingua prima che il socio agente abbia operato il ritrasferimento del diritto acquistato in nome proprio e per conto della stessa, la situazione giuridica soggettiva, di natura obbligatoria, vantata dalla società al ritrasferimento del bene, prevista dall'art. 1706, secondo comma, cod. civ., si trasmette in contitolarità a tutti i soci che siano tali al momento dell'estinzione dell'ente. Ne deriva che, accertata la sussistenza di siffatto obbligo traslativo del socio e del corrispondente diritto dei soci rimanenti, il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., direttamente in favore di quest'ultimi il trasferimento delle rispettive percentuali di proprietà del bene, il quale diviene in tal modo in contitolarità fra tutti i soci, ivi compreso l'originario intestatario, in capo al quale si riuniscono le qualità di creditore e di debitore, onde l'obbligazione si estingue "pro quota" ai sensi dell'art. 1253 cod. civ.
Cass. civ. n. 3037/2014
In tema di acquisti effettuati dal mandatario in nome proprio, il disposto dell'art. 1706, primo comma, cod. civ., deve essere coordinato, qualora si tratti di azioni di società con unico socio, con il combinato disposto dell'art. 2362, primo comma, cod. civ. e dell'art. 2448, primo comma, cod. civ. Ne consegue che il trasferimento della proprietà delle azioni di società con socio unico è inopponibile ai terzi, ove non sia stato pubblicato nel registro delle imprese, salvo che si provi che il terzo ne fosse comunque venuto a conoscenza (Nella specie la S.C. ha affermato l'inopponibilità all'INPS - ai fini dell'esonero dall'obbligo di versamento dei contributi per la CIG - del trasferimento, in favore della Regione Valle d'Aosta, della proprietà delle azioni di società con unico socio per il cui acquisto l'ente territoriale aveva conferito mandato a società finanziaria regionale - di cui deteneva il settantacinque per cento del capitale - senza effettuare alcuna forma di pubblicità nel registro delle imprese).
Cass. civ. n. 11314/2010
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (2683), il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre (2652, n. 2, 2932, 2960, n. 1). come combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l'una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l'altra (il vero e proprio
pactum fiduciae), avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l'obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell'acquisto. In un simile contesto negoziale, non trova applicazione l'art. 1706 c.c., il quale, in tema di mandato, attribuisce effetti reali immediati nel patrimonio del mandante all'acquisto operato per suo conto dal mandatario, in quanto tale meccanismo negoziale è estraneo alla funzione stessa del negozio fiduciario voluto dalle parti.
Cass. civ. n. 8050/2009
Il pegno sul credito "ex mandato" al trasferimento di titoli di Stato non ancora individuati (nella specie, CCT e BTP), costituito dal debitore in favore della banca incaricatane dell'acquisto è ammissibile, a norma dell'art. 2800 c.c., non ostando, alla sua configurazione, il disposto dell'art. 1706 c.c., dato che la banca mandataria, nel rispetto dell'art. 1710 c.c., per assicurare al mandante l'acquisto della proprietà, è obbligata a "dare" i titoli, prestazione che si realizza attraverso il "facere" della specificazione; ne consegue che la prelazione opera a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente.
Cass. civ. n. 2843/1972
In ipotesi che il mandatario deliberatamente violi l'obbligo assunto ed impieghi le somme ricevute dal mandante nell'acquisto di un bene immobile per conto proprio, anziché per conto del mandante, appropriandosi in tal modo di quelle somme, non trova applicazione il secondo comma dell'art. 1706 c.c. Il requisito dell'acquisto per conto del mandante, espressamente richiesto dal primo comma della detta norma, per attribuire al mandante il diritto di rivendicare i beni mobili acquistati dal mandatario, costituisce presupposto necessario anche per affermare l'esistenza dell'obbligo del mandatario di ritrasferire al mandante i beni immobili da lui acquistati. Dal mancato adempimento dell'obbligo verso il mandante deriva a carico del mandatario inadempiente l'obbligo di risarcire il danno per equivalente, a norma dell'art. 1223 c.c., oppure in forma specifica, quando questa forma sia possibile e venga richiesta dal danneggiato.