(massima n. 1)
Qualora una società fiduciaria abbia ricevuto l'incarico di stipulare un contratto di gestione di un portafoglio titoli, la cessazione ed estinzione del rapporto fiduciario, analogamente a ciò che si verifica in relazione al mandato senza rappresentanza non rilevano al fine di stabilire se la società fiduciaria abbia o meno la legittimazione ad agire per far valere le inadempienze contrattuali dell'intermediario finanziario o le eventuali nullità del contratto quadro e la condanna al pagamento dell'indebito, potendo tali eventi rilevare esclusivamente in funzione della verifica dell'eventuale consumazione del termine di prescrizione verso gli obblighi creditori dell'intermediaria, in relazione al rapporto di gestione del portafoglio, ma non invece in relazione ad atti posti c in essere in relazione all'esecuzione dell'obbligo fiduciario. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza con la quale la Corte di appello aveva ritenuto la società finanziaria priva dell'interesse ad agire, attesa l'intervenuta caducazione del rapporto fiduciario già nel giudizio di primo grado, ha richiamato il principio secondo il quale, anche nell'ipotesi di revoca del mandato senza rappresentanza, permane la legittimazione attiva e passiva del mandatario per la realizzazione del credito che sorge dall'esecuzione del mandato, salvo che si dimostri il concreto esercizio da parte del mandante del potere di far valere nei confronti dei terzi, sostituendosi al mandatario, i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato).