(massima n. 1)
In ipotesi che il mandatario deliberatamente violi l'obbligo assunto ed impieghi le somme ricevute dal mandante nell'acquisto di un bene immobile per conto proprio, anziché per conto del mandante, appropriandosi in tal modo di quelle somme, non trova applicazione il secondo comma dell'art. 1706 c.c. Il requisito dell'acquisto per conto del mandante, espressamente richiesto dal primo comma della detta norma, per attribuire al mandante il diritto di rivendicare i beni mobili acquistati dal mandatario, costituisce presupposto necessario anche per affermare l'esistenza dell'obbligo del mandatario di ritrasferire al mandante i beni immobili da lui acquistati. Dal mancato adempimento dell'obbligo verso il mandante deriva a carico del mandatario inadempiente l'obbligo di risarcire il danno per equivalente, a norma dell'art. 1223 c.c., oppure in forma specifica, quando questa forma sia possibile e venga richiesta dal danneggiato.