(massima n. 1)
In tema di acquisti effettuati dal mandatario in nome proprio, il disposto dell'art. 1706, primo comma, cod. civ., deve essere coordinato, qualora si tratti di azioni di societā con unico socio, con il combinato disposto dell'art. 2362, primo comma, cod. civ. e dell'art. 2448, primo comma, cod. civ. Ne consegue che il trasferimento della proprietā delle azioni di societā con socio unico č inopponibile ai terzi, ove non sia stato pubblicato nel registro delle imprese, salvo che si provi che il terzo ne fosse comunque venuto a conoscenza (Nella specie la S.C. ha affermato l'inopponibilitā all'INPS - ai fini dell'esonero dall'obbligo di versamento dei contributi per la CIG - del trasferimento, in favore della Regione Valle d'Aosta, della proprietā delle azioni di societā con unico socio per il cui acquisto l'ente territoriale aveva conferito mandato a societā finanziaria regionale - di cui deteneva il settantacinque per cento del capitale - senza effettuare alcuna forma di pubblicitā nel registro delle imprese).