Cass. civ. n. 1508/2020
In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'assoggettamento a tassazione di una sopravvenienza attiva generata dall'insussistenza di passività esposta per errore in precedente esercizio).
Cass. civ. n. 15321/2019
In materia tributaria, integra abuso del diritto, il cui divieto costituisce principio generale antielusivo, l'operazione economica volta al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, ancorché non contrastante con alcuna disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la gravata sentenza che aveva ritenuto antieconomica e priva di razionalità la rinuncia, da parte di un socio, ad un ingente credito nei confronti della società, cui era seguita la cessione delle quote ad un prezzo incongruo rispetto al loro valore, senza alcun ritorno economico).
Cass. civ. n. 16217/2018
In materia tributaria, l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco costituisce condotta abusiva, la quale, pertanto, non ricorre qualora tale operazione possa spiegarsi altrimenti, che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza valorizzare i diversi elementi sintomatici della sussistenza dell'abuso allegati dall'Agenzia delle Entrate né affrontare le concrete ricadute dell'operazione medesima ed erroneamente configurando un risparmio fiscale solo potenziale e futuro, aveva ritenuto non elusiva la complessa operazione negoziale tra società controllate, contraddistinta dalla rinuncia ad un credito della controllante verso la controllata, con conseguente sterilizzazione, ad opera di quest'ultima, della sopravvenienza attiva, ex art. 55 T.U.I.R.).
Comm. Trib. Reg. Lombardia n. 203/2018
Il reddito delle società soggette ad IRES, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa, mentre l’agevolazione di cui all’art. 11, comma 2, l. 30 dicembre 1991, n. 413 si applica alla determinazione del reddito fondiario e non del reddito d’impresa; pertanto, i canoni di locazione percepiti da tali società costituiscono ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa, dovendosi escludere che quelli derivanti dalla locazione di immobili di interesse storico o artistico siano classificabili come reddito fondiario e che possano godere dell’agevolazione in questione.
Cass. civ. n. 19219/2017
In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'art. 55 del D.P.R. n.917 del 1986 qualifica come sopravvenienza attiva da iscrivere in bilancio anche la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi, ovvero esistenti al momento della loro iscrizione e poi venute meno per fatti sopravvenuti, ipotesi da tenersi distinta rispetto alla passività fittizia, cioè inesistente, che come tale non può essere equiparata alle altre passività iscritte nei precedenti esercizi in quanto essa rileva al momento della sua eliminazione per decisione discrezionale del contribuente.
Cass. civ. n. 7636/2017
In tema di determinazione del reddito d'impresa, secondo la disciplina dettata dall'art. 55 (oggi art. 88), comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione, vigente "ratione temporis", come introdotta dal D.L. n. 557 del 1993, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 1994, a partire dall'esercizio 1993, la rinuncia, da parte del socio, ai crediti nei confronti della società non va considerata sopravvenienza attiva ove sia operata in conto capitale, atteso che, in tale ipotesi, esprime la volontà di patrimonializzare la società e non può, pertanto, essere equiparata alla rimessione del debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale.
Cass. civ. n. 23555/2015
In tema di determinazione del reddito d'impresa, sono contributi in conto capitale e, quindi, sopravvenienze attive, che concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati (criterio di cassa) oppure in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassati ed in quelli successivi, non oltre il quarto, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all'onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibili, quelli destinati all'acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito ha configurato come contributi in conto capitale le somme erogate per la ristrutturazione di un immobile già esistente, da adibire ad azienda agricola). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Sicilia - Sez. dist. Caltanissetta, 12/01/2009).
Cass. civ. n. 16434/2015
In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi in conto impianti e, cioè, destinati all'acquisto o costruzione di beni strumentali, erogati in virtù del D.L. n. 415 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488 del 1992, secondo la formulazione dell'art. 55 (ora 88) del D.P.R. n. 917 del 1986, vigente a partire dal 1° gennaio 1998, non sono configurabili come sopravvenienze attive e concorrono alla formazione del reddito nella stessa misura in cui il costo dei beni ammortizzabili, cui fanno riferimento, vi confluisce sotto forma di quote di ammortamento deducibili. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Puglia, 22/02/2008).
Cass. pen. n. 3857/1992
Ai fini della concessione della remissione del debito prevista dall'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) si richiedono tre condizioni: a) - che il debito si riferisca a spese del procedimento o di mantenimento; b) - che si tratti di condannati o internati che vengano a trovarsi in disagiate condizioni economiche; c) - che detti condannati o internati abbiano tenuto una regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30-ter della medesima legge, secondo il quale la condotta dei condannati è considerata regolare allorquando i soggetti durante la detenzione hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali. Ne consegue che la regolarità della condotta del condannato deve riferirsi a tutto l'arco di durata della detenzione, non bastando che essa riguardi solo la parte terminale di essa. (dichiara inammissibile, Mag. Sorv. Pisa, 29 aprile 1992).