(massima n. 1)
Ai fini della concessione della remissione del debito prevista dall'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) si richiedono tre condizioni: a) - che il debito si riferisca a spese del procedimento o di mantenimento; b) - che si tratti di condannati o internati che vengano a trovarsi in disagiate condizioni economiche; c) - che detti condannati o internati abbiano tenuto una regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30-ter della medesima legge, secondo il quale la condotta dei condannati č considerata regolare allorquando i soggetti durante la detenzione hanno manifestato costante senso di responsabilitā e correttezza nel comportamento personale, nelle attivitā organizzate negli istituti e nelle eventuali attivitā lavorative o culturali. Ne consegue che la regolaritā della condotta del condannato deve riferirsi a tutto l'arco di durata della detenzione, non bastando che essa riguardi solo la parte terminale di essa. (dichiara inammissibile, Mag. Sorv. Pisa, 29 aprile 1992).