(massima n. 1)
Il reddito delle società soggette ad IRES, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa, mentre l’agevolazione di cui all’art. 11, comma 2, l. 30 dicembre 1991, n. 413 si applica alla determinazione del reddito fondiario e non del reddito d’impresa; pertanto, i canoni di locazione percepiti da tali società costituiscono ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa, dovendosi escludere che quelli derivanti dalla locazione di immobili di interesse storico o artistico siano classificabili come reddito fondiario e che possano godere dell’agevolazione in questione.