(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passivitą iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, gią annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'assoggettamento a tassazione di una sopravvenienza attiva generata dall'insussistenza di passivitą esposta per errore in precedente esercizio).