Cons. Stato n. 2857/2018
                                      La retrocessione  parziale costituisce  un  istituto contraddistinto  da  discrezionalità  amministrativa  riferito anche alle aree acquisite dall'Amministrazione a mezzo di cessione volontaria, che, in quanto stipulata a causa, nel  contesto  ed in  funzione  di  un  procedimento espropriativo, è, a prescindere dal momento in cui viene convenuta,  funzionalmente  equivalente  al  decreto  di esproprio.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 1092/2017
                                      In  materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilità,  è devoluta  alla giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo la controversia  avente  ad  oggetto  la mancata  retrocessione  di  un  bene,  acquisito  mediante decreto  di  esproprio,  nonostante  la  sopravvenuta decadenza  della  dichiarazione  di  pubblica  utilità,  atteso che  tale  domanda  è  ricollegabile,  in  parte,  direttamente ad un provvedimento amministrativo, venendo in rilievo il concreto  esercizio  di  un  potere  ablatorio  culminato  nel decreto  di  espropriazione,  e,  per  il  resto,  ad  un comportamento  della  P.A.  ad  esso  collegato,  consistito nell'omessa retrocessione del bene malgrado il verificarsi della  suddetta  decadenza.
                                                        
                 
                            
                  Cons. Stato n. 122/2015
                                      Nelle  espropriazioni  per  pubblica  utilità  ai  sensi dell'art.  46, comma  1,  D.P.R.  n.  327/2001  (T.U. Espropriazione  per  p.u.)  ciò  che  impedisce  la retrocessione è  l'inizio,  non  necessariamente  il compimento  dei  lavori  (Conferma  della  sentenza  del T.a.r.  Toscana,  Firenze,  sez.  I,  n.  640/2009).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 10461/2014
                                      In  tema  di  espropriazione  per  pubblica  utilità,  il presupposto  del  diritto  alla  retrocessione  del  bene espropriato, di cui all'art. 63 della L. 25 giugno 1865, n.  2359,  è  la  mancata  esecuzione  dell'opera  pubblica, che va verificata tenendo conto della definizione formale dell'opera  contenuta  nella  dichiarazione  di  pubblica utilità, quale espressione della discrezionalità amministrativa, pur  se  essa  rappresenti,  secondo  il comune  sentire,  solo  una  parte  di  una  maggiore  entità empiricamente concepita. A tal fine, l'onere della prova in  relazione  ai  presupposti  della  domanda  di retrocessione  grava  sul  proprietario  espropriato, tenuto a documentare l'atto amministrativo contenente la dichiarazione  di  pubblica  utilità.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 1520/2014
                                      Allorché  siano  proposte,  dopo  l'espropriazione di  un'area,  due  domande  congiunte  o  alternative dell'espropriato,  l'una  di  retrocessione  totale, per  la parte delle superfici  acquisite  rimasta  inutilizzata  (di per sé  configurante  uno  "jus  ad  rem"  azionabile  dinanzi  al giudice ordinario, nel regime anteriore come successivo all'entrata in vigore degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 8 giugno 2001,  n.  327), l'altra  di  retrocessione  parziale, per  la parte su cui sia stata realizzata un'opera di pubblica utilità diversa  da  quella  per  cui  si  era  proceduto  all'esproprio (rispetto alla quale rileva, invece, un potere discrezionale della  P.A.  esercitabile  a  seguito  della  richiesta  di restituzione,  cui  corrisponde  non  un  diritto,  ma  soltanto un interesse legittimo dell'espropriato), la giurisdizione amministrativa  esclusiva  in  materia  urbanistico-edilizia, di  cui  all'art.  34 del D.Lgs.  31  marzo  1998, n. 80  (applicabile  "ratione  temporis"), comporta  che di entrambe  le  domande debba  conoscere  il  giudice amministrativo,  potendo  egli  decidere  sia  su interessi legittimi che su diritti soggettivi.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 14905/2009
                                      In  tema  di  espropriazione  per  pubblico  interesse, dopo  la  conclusione  del  procedimento  ablativo  la  legge non  consente  lo  "ius  poenitendi"  dell'espropriante, mediante  la  revoca  del  decreto  di  esproprio  per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico e la restituzione d'ufficio  del  bene  acquisito,  essendo  questa  possibile solo previo esercizio, da parte del soggetto espropriato, del diritto di chiedere la retrocessione.