(massima n. 1)
            Allorché  siano  proposte,  dopo  l'espropriazione di  un'area,  due  domande  congiunte  o  alternative dell'espropriato,  l'una  di  retrocessione  totale, per  la parte delle superfici  acquisite  rimasta  inutilizzata  (di per sé  configurante  uno  "jus  ad  rem"  azionabile  dinanzi  al giudice ordinario, nel regime anteriore come successivo all'entrata in vigore degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 8 giugno 2001,  n.  327), l'altra  di  retrocessione  parziale, per  la parte su cui sia stata realizzata un'opera di pubblica utilitą diversa  da  quella  per  cui  si  era  proceduto  all'esproprio (rispetto alla quale rileva, invece, un potere discrezionale della  P.A.  esercitabile  a  seguito  della  richiesta  di restituzione,  cui  corrisponde  non  un  diritto,  ma  soltanto un interesse legittimo dell'espropriato), la giurisdizione amministrativa  esclusiva  in  materia  urbanistico-edilizia, di  cui  all'art.  34 del D.Lgs.  31  marzo  1998, n. 80  (applicabile  "ratione  temporis"), comporta  che di entrambe  le  domande debba  conoscere  il  giudice amministrativo,  potendo  egli  decidere  sia  su interessi legittimi che su diritti soggettivi.