(massima n. 1)
            In  tema  di  espropriazione  per  pubblica  utilitā,  il presupposto  del  diritto  alla  retrocessione  del  bene espropriato, di cui all'art. 63 della L. 25 giugno 1865, n.  2359,  č  la  mancata  esecuzione  dell'opera  pubblica, che va verificata tenendo conto della definizione formale dell'opera  contenuta  nella  dichiarazione  di  pubblica utilitā, quale espressione della discrezionalitā amministrativa, pur  se  essa  rappresenti,  secondo  il comune  sentire,  solo  una  parte  di  una  maggiore  entitā empiricamente concepita. A tal fine, l'onere della prova in  relazione  ai  presupposti  della  domanda  di retrocessione  grava  sul  proprietario  espropriato, tenuto a documentare l'atto amministrativo contenente la dichiarazione  di  pubblica  utilitā.