(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilitā, il presupposto del diritto alla retrocessione del bene espropriato, di cui all'art. 63 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, č la mancata esecuzione dell'opera pubblica, che va verificata tenendo conto della definizione formale dell'opera contenuta nella dichiarazione di pubblica utilitā, quale espressione della discrezionalitā amministrativa, pur se essa rappresenti, secondo il comune sentire, solo una parte di una maggiore entitā empiricamente concepita. A tal fine, l'onere della prova in relazione ai presupposti della domanda di retrocessione grava sul proprietario espropriato, tenuto a documentare l'atto amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilitā.