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Articolo 41 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva

Dispositivo dell'art. 41 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

  1. a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
  2. b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
  3. c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
  4. d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
  5. e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
  6. f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1.

3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario.

4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

Massime relative all'art. 41 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cons. giust. amm. Sicilia n. 46/2013

Nella fase della determinazione dell'indennità di espropriazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, la legge riserva un ruolo privilegiato al proprietario del bene, assegnando ad esso un diritto potestativo ad accettare l'indennità determinata in via provvisoria (art. 20, comma 5, D.P.R. n. 327 del 2001) o quella risultante dalla relazione dei tecnici nominati ai sensi dell'art. 21 del T.U. Espropriazioni per p.u. (D.P.R. n. 327 del 2001). Solo il proprietario, invero, può decidere se accettare o meno l'indennità di espropriazione tanto che, nel caso di mancata accettazione della stessa, egli o contribuisce a nominare il collegio dei tecnici ex art. 21, ovvero, se non dà tempestiva comunicazione, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'art. 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta.

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