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Articolo 21 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione

Dispositivo dell'art. 21 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione.

2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia.

3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4 ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà.

4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse.

5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.

6. Le spese per la nomina dei tecnici:

  1. a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;
  2. b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.

7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita.

8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto.

9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali.

10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.

11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza.

12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità.

13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.

14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni.

15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta.

16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12.

Massime relative all'art. 21 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cass. civ. n. 6239/2018

Nel procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di asservimento, disciplinato dall'art. 21 del D.P.R. n. 327 del 2001, è indispensabile ai fini della validità della perizia che venga dato avviso alle parti in merito allo svolgimento delle operazioni peritali, essendo irrilevante, in caso di omesso avviso, che esse si siano svolte in presenza del tecnico di parte della terna collegiale, attesa la posizione di terzietà che assume qualsiasi componente del collegio peritale.

Cass. civ. n. 20174/2017

La rinuncia alla domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione, a seguito della revoca della dichiarazione di pubblica utilità, comporta la cessazione della materia del contendere anche relativamente all'impugnazione della perizia, stante il carattere endoprocedimentale e non autonomo della stima peritale rispetto al procedimento ablatorio, sicché il venir meno di questo, in carenza del fondamentale presupposto della dichiarazione di pubblica utilità, determina la caducazione della stima peritale e il venir meno dell'interesse all'impugnazione.

Cons. Stato n. 860/2016

La procedura del silenzio è applicabile con riferimento all'obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere in ordine all'istanza del ricorrente di attivazione del sub-procedimento determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 21 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, posto che, in tali casi, il procedimento previsto dagli artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. è finalizzato (unicamente) ad ottenere che la P.A. ponga in essere un incombente procedimentale (nomina dell'esperto, etc.) ed interseca una posizione di interesse legittimo del privato, conoscibile dal giudice amministrativo, mentre la predetta procedura non opera riguardo alla determinazione della indennità di espropriazione laddove la questione sia già stata rimessa alla Commissione provinciale di cui all'art. 41 stesso T.U., tenendo presente che tale strumento non risulta compatibile con tutte quelle pretese, che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, in quanto concernono, invece, diritti soggettivi, la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall'Autorità giurisdizionale.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 46/2013

Nella fase della determinazione dell'indennità di espropriazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, la legge riserva un ruolo privilegiato al proprietario del bene, assegnando ad esso un diritto potestativo ad accettare l'indennità determinata in via provvisoria (art. 20, comma 5, D.P.R. n. 327 del 2001) o quella risultante dalla relazione dei tecnici nominati ai sensi dell'art. 21 del T.U. Espropriazioni per p.u. (D.P.R. n. 327 del 2001). Solo il proprietario, invero, può decidere se accettare o meno l'indennità di espropriazione tanto che, nel caso di mancata accettazione della stessa, egli o contribuisce a nominare il collegio dei tecnici ex art. 21, ovvero, se non dà tempestiva comunicazione, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'art. 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta.

Cass. civ. n. 8609/2011

Il terreno posto nella zona di rispetto ferroviario è legalmente inedificabile e, ai fini del calcolo delle indennità di esproprio e di occupazione, deve essere equiparato ai terreni agricoli.

Cass. civ. n. 2419/2011

Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione relativa a terreni non edificabili siti nel comune di Napoli (nella specie, occupati per la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale delle aree oggetto del fenomeno del bradisismo), il criterio stabilito dall'art. 13 L. 15 gennaio 1885 n. 2892 - che non dà rilievo alla distinzione tra aree edificabili e non fabbricabili e che è espressamente richiamato dall'art. 80 L. 14 maggio 1981 n. 219 - continua ad applicarsi, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis L. 8 agosto 1992 n. 359, di cui alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost. Alla luce di tale criterio, che è speciale e totalmente distinto da quelli del citato art. 5-bis, il riferimento al valore agricolo medio, introdotto per le aree non edificabili dall'art. 16 L. 22 ottobre 1971 n. 865, non può sostituire quello al valore "venale" di cui al citato art. 13 L. su Napoli; d'altra parte, il perdurare dell'applicazione di tale art. 13, che determina un indennizzo inferiore al valore venale effettivo, si giustifica in relazione alla particolare natura, temporanea ed eccezionale, degli interventi di cui alla L. n. 219 del 1981 (nella specie volti a porre rimedio ad eventi bradisismici).

Cons. Stato n. 621/2011

La disciplina dettata dall'art. 21 del D.P.R. n. 327 del 2001 in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, concede all'espropriando due sole alternative: o accettare in maniera espressa l'indennità ovvero, qualora non la condivida, agire in sede contenziosa dinanzi al giudice ordinario.

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Mauro D. L. chiede
venerdì 13/11/2020 - Veneto
“In caso di terreno agricolo (vigneto) oggetto di asservimento/occupazione dalla P.A. per realizzazione di metanodotto, la procedura di arbitrato (prevista nel decreto di esproprio) deve attivarla il proprietario del fondo e/o anche l'affittuario del fondo agricolo?


Consulenza legale i 27/11/2020
Anzitutto, va precisato che l’unico interlocutore della Autorità espropriante nell’ambito dei procedimenti ablatori è il proprietario del bene, al quale vanno indirizzati tutti gli atti della procedura espropriativa, incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio (art. 3 T.U. Espropri).
In particolare, il destinatario dei provvedimenti emessi dalla P.A. è il proprietario che risulti dai registri catastali, non avendo l’Amministrazione alcun obbligo di indagine o di ricerca in merito all’identità del titolare effettivo del diritto di proprietà.
Infatti, nel caso si siano verificati dei trasferimenti del bene non riportati nei detti registri, è onere del proprietario “catastale” comunicare all’espropriante di non essere più titolare dell’area espropriata, indicando, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.
Pertanto, nel caso di specie non sembra censurabile la mancata notificazione del decreto di esproprio anche all’affittuario del fondo rustico.

Tanto premesso, si nota che lo stesso principio deve applicarsi anche all’invito ad avviare il procedimento di determinazione concordata dell’indennità di espropriazione, che ai sensi dell’art. 21 del T.U. Espropri deve essere rivolto al solo proprietario.
Va aggiunto che, come previsto dall’art. art. 34 del T.U. espropri, i soggetti titolari del diritto di percepire l’indennità de qua sono unicamente il proprietario del bene da espropriare e l’enfiteuta, che sia anche possessore.
Ne consegue che l’affittuario non pare potersi giovare della procedura di quantificazione non contenziosa dell’indennità, posto che non è il titolare del relativo diritto.

È opportuno, comunque, ricordare che, secondo il disposto degli artt. 42 e 40 del T. U. Espropri, il fittavolo, il mezzadro o il compartecipante di un terreno non edificabile che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, ha diritto a percepire un’indennità aggiuntiva ed autonoma rispetto a quella spettante al proprietario.
L'indennità aggiuntiva a favore dei predetti soggetti, inoltre, è prevista anche per l’ipotesi di esproprio di aree edificabili utilizzate a scopi agricoli e coltivate da almeno un anno con il lavoro proprio e di quello dei familiari (art. 37, comma 9, del T.U. espropri).

Essa trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore e deve essere riconosciuta anche nel caso in cui l'espropriazione abbia riguardato solo una parte del fondo e non abbia comportato l'abbandono dell'intero terreno oggetto del rapporto agrario (Consiglio di Stato, sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5091; Cassazione civile, sez. I, 03 giugno 2016, n. 11464).
La differenza rispetto all’indennità di espropriazione ordinaria consiste nel fatto che non è l’Amministrazione a prendere l’iniziativa, bensì l’avente diritto, che deve formulare una apposita dichiarazione e richiesta nei confronti della P.A., la quale provvede dopo il riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

Nella fattispecie, il contratto di affitto del fondo rustico risale al 2012 e, quindi, pare prima facie che sussista almeno uno dei presupposti di legge affinché l’affittuario possa chiedere ed ottenere l’indennità aggiuntiva.
Nel caso la quantificazione sia ritenuta inadeguata, inoltre, l’affittuario potrà adire la Corte d’Appello competente per territorio, proponendo un giudizio di opposizione alla stima ai sensi dell’art. 54 del T. U. Espropri (Cassazione civile, sez. VI, 22 novembre 2016, n. 23767).