Cons. giust. amm. Sicilia n. 536/2019
                                      La pubblica amministrazione che abbia illegittimamente  occupato  un'area  di  proprietà  di  un privato  per  la  mancanza  di  un  legittimo  atto  di acquisizione ha l'obbligo di risarcire il proprietario per il  mancato  godimento  del  bene e,  comunque,  di restituirlo previa rimessa in pristino stato, ove sullo stesso siano intervenute modifiche.
                                                        
                 
                            
                  Cons. giust. amm. Sicilia n. 388/2019
                                      La  revoca  della  dichiarazione  di  pubblica  utilità determina  l'inefficacia  di  tutti  i  successivi  atti  della procedura  che  gli atti  che  vi  si  ricollegano,  con  la conseguenza  che la  somma  anticipata  all'espropriando diventa priva di causa, così come diventa priva di causa l'occupazione del bene da parte dell'espropriante  e  ciascuno  dei  due  è  obbligato  alle rispettive restituzioni.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 8988/1999
                                      Ai  fini  della  determinazione dell'indennità  di espropriazione dei  diritto  personale  di  godimento spettante all'affittuario su manufatti agricoli, il giudice, in assenza  di  una  norma  che  direttamente  ed espressamente  regoli  tale  ipotesi, legittimamente applica  in  via  analogica  la  disposizione  dell'art.  43 della L. n. 203 del 1982. Quest'ultima costituisce, infatti, espressione  di  una  regola  generale  di  indennizzabilità, laddove  statuisce  l'erogazione  dell'indennizzo  in  favore dell'affittuario in ogni caso in cui si verifichi la risoluzione incolpevole del contratto in dipendenza di disposizioni di legge  che  risolvano  il  conflitto  di  interessi  in  favore  del concedente.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 514/1999
                                      Il danno subito dal terzo coltivatore per la perdita del  godimento  del  fondo  conseguente  alla  sua occupazione acquisitiva deve essere liquidato secondo le regole  generali  dettate dall'art.  2043  c.c., dovendosi considerare anche  la mancata  percezione  dell'indennità aggiuntiva  alla  quale  il coltivatore  stesso  avrebbe avuto diritto,  ove  la  privazione  definitiva  del  godimento  del fondo  fosse  conseguita ad  un  valido  provvedimento d'espropriazione.  Sicché,  tale  danno  non  può  essere limitato al mero computo dei prodotti del terreno perduti o  rapportato  ai  parametri  previsti  dall'art.  43  della  L.  n. 203  del  1982,  posto  che  questa  norma  disciplina  una situazione che non può essere considerata equipollente.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 4191/1999
                                      In tema di espropriazione di suoli agricoli, l'art. 17 della L. n. 865 del 1971, nel riconoscere un diritto alla cd. "indennità aggiuntiva" in favore dei soggetti che traggono  i  propri  mezzi  di  sussistenza  dalla coltivazione  del  suolo (fittavolo,  mezzadro,  colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona  la  concreta erogazione  del  beneficio  alla utilizzazione  agraria  del  terreno,  con  conseguente esclusione, dal novero dei soggetti aventi diritto, non soltanto  dell'affittuario  esercente  attività  diverse dalla coltivazione  e  produzione  agricola,  ma  anche dell'imprenditore agricolo (di colui che eserciti, cioè, la coltivazione  e  produzione  agricola  con  prevalenza  del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata) tanto individuale, quanto costituito sotto forma di società di capitali, senza che tale esclusione possa dirsi in contrasto con i principi costituzionali  di  cui  all'art.  3  della  Carta fondamentale, attesa  la  oggettiva  differenza  tra  tali soggetti  e  quelli  espressamente  menzionati  dalla ricordata  norma  di  legge.  (Principio  affermato  con riferimento  ad  una  richiesta  di  indennità  aggiuntiva avanzata  da  esercenti attività  vivaistica  di  tipo imprenditoriale su di un fondo oggetto di espropriazione parziale).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 1774/1999
                                      In  tema  di  espropriazione,  l'indennità  aggiuntiva riconosciuta  in  favore del  fittavolo,  del  colono,  del mezzadro  o  compartecipe dall'art. 17, comma  2,  della L.  n.  865  del  1971  (dalla  funzione  evidentemente compensativa  dal  sacrificio  sopportato  dai  predetti soggetti  per  la  definitiva  perdita  del  terreno  su  cui esercitavano  l'attività  agricola) presuppone  che l'espropriazione  del  fondo  si  sia  compiuta  nel rispetto  delle  necessarie  formalità  di  legge,  con  la conseguenza che, qualora ciò non avvenga (come nel caso della cd. "accessione invertita"), ai soggetti dinanzi indicati  non  spetta  alcuna  indennità (così  come  non spetta  al  privato  proprietario  l'indennità  di  esproprio). Soccorre,  in  tal  caso  (per  il  proprietario  come)  per  il coltivatore  diretto  la  norma  di  cui  all'art.  2043  c.c.,  che consente  a  quest'ultimo  di  richiedere  il risarcimento  dei danni - consistenti,  appunto,  nella  mancata  percezione dell'indennità  riconosciutagli  ex  lege - risarcimento sottoposto  alla  prescrizione  breve  quinquennale,  giusta disposto dell'art. 2947 c.c.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 7178/1992
                                      A norma dell'art. 17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni che coltivano da  almeno  un  anno  il  fondo  espropriato, anche  nel caso che l'espropriazione abbia riguardato solo una parte del fondo e non abbia comportato l'abbandono dell'intero terreno oggetto del rapporto agrario, va corrisposta una indennità aggiuntiva, determinata, a norma dell'art. 16, in misura uguale al valore agricolo medio corrispondente al tipo  di  coltura  effettivamente  praticato,  con  esclusione, quindi,  di  ogni  maggiorazione  spettante  al  proprietario per effetto della avvenuta cessione volontaria del fondo.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 2489/1985
                                      L'art.  17,  comma  2, della  legge  n.  865  del  1971  il quale  attribuisce  una  indennità  aggiuntiva  di espropriazione ai  fittavoli,  ai  mezzadri,  ai  coloni  e  ai compartecipi  che  siano  costretti  ad  abbandonare  il terreno a causa dell'espropriazione, è applicabile non solo ai soggetti espressamente indicati, ma a tutti coloro che,  essendo  coltivatori  diretti  del  fondo  espropriato, sono  privati  per  effetto  dell'espropriazione  dell'oggetto della  loro  attività  lavorativa  e,  quindi, pure all'usufruttuario  del  fondo  che  ne  sia  coltivatore diretto.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 564/1982
                                      Il diritto dell'affittuario di un fondo non si estingue per effetto  del  provvedimento  di  occupazione d'urgenza  del  bene, preordinato  a  successiva espropriazione,  né  per  effetto  della  mera  immissione dell'occupante  nella  sua  detenzione,  ma  solo  in conseguenza del decreto di espropriazione, ovvero della realizzazione dell'opera pubblica, implicante la definitiva ed  irreversibile  apprensione  del  bene  medesimo,  e, correlativamente, il venir meno dell'oggetto di quel diritto. A  fronte  di  tale  estinzione,  all'affittuario  spetta,  se l'espropriazione sopravviene nel termine legale di durata dell'occupazione, una porzione proporzionale dell'indennità di espropriazione dovuta al proprietario (o  l'indennità  aggiuntiva  di  cui  all'art.  17 della  L.  22  ottobre  1971  n.  865,  e  successive modificazioni per le espropriazioni disciplinate dalla legge stessa), ovvero, qualora non sopravvenga un tempestivo provvedimento  espropriativo,  o  quello  tempestivamente adottato  venga  annullato,  il  risarcimento  del  danno cagionatogli dall'illecita acquisizione dell'immobile per la realizzazione  dell'opera  pubblica.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 2225/1981
                                      L'anzidetta  indennità  aggiuntiva  trova  il  suo fondamento  nella  diretta  attività  di  prestazione  d'opera sul  terreno  espropriato  e,  pertanto, spetta  soltanto all'affittuario che lo coltivi direttamente, e non anche all'affittuario che non sia coltivatore diretto.