Cons. giust. amm. Sicilia n. 536/2019
La pubblica amministrazione che abbia illegittimamente occupato un'area di proprietà di un privato per la mancanza di un legittimo atto di acquisizione ha l'obbligo di risarcire il proprietario per il mancato godimento del bene e, comunque, di restituirlo previa rimessa in pristino stato, ove sullo stesso siano intervenute modifiche.
Cons. giust. amm. Sicilia n. 388/2019
La revoca della dichiarazione di pubblica utilità determina l'inefficacia di tutti i successivi atti della procedura che gli atti che vi si ricollegano, con la conseguenza che la somma anticipata all'espropriando diventa priva di causa, così come diventa priva di causa l'occupazione del bene da parte dell'espropriante e ciascuno dei due è obbligato alle rispettive restituzioni.
Cass. civ. n. 8988/1999
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dei diritto personale di godimento spettante all'affittuario su manufatti agricoli, il giudice, in assenza di una norma che direttamente ed espressamente regoli tale ipotesi, legittimamente applica in via analogica la disposizione dell'art. 43 della L. n. 203 del 1982. Quest'ultima costituisce, infatti, espressione di una regola generale di indennizzabilità, laddove statuisce l'erogazione dell'indennizzo in favore dell'affittuario in ogni caso in cui si verifichi la risoluzione incolpevole del contratto in dipendenza di disposizioni di legge che risolvano il conflitto di interessi in favore del concedente.
Cass. civ. n. 514/1999
Il danno subito dal terzo coltivatore per la perdita del godimento del fondo conseguente alla sua occupazione acquisitiva deve essere liquidato secondo le regole generali dettate dall'art. 2043 c.c., dovendosi considerare anche la mancata percezione dell'indennità aggiuntiva alla quale il coltivatore stesso avrebbe avuto diritto, ove la privazione definitiva del godimento del fondo fosse conseguita ad un valido provvedimento d'espropriazione. Sicché, tale danno non può essere limitato al mero computo dei prodotti del terreno perduti o rapportato ai parametri previsti dall'art. 43 della L. n. 203 del 1982, posto che questa norma disciplina una situazione che non può essere considerata equipollente.
Cass. civ. n. 4191/1999
In tema di espropriazione di suoli agricoli, l'art. 17 della L. n. 865 del 1971, nel riconoscere un diritto alla cd. "indennità aggiuntiva" in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione agraria del terreno, con conseguente esclusione, dal novero dei soggetti aventi diritto, non soltanto dell'affittuario esercente attività diverse dalla coltivazione e produzione agricola, ma anche dell'imprenditore agricolo (di colui che eserciti, cioè, la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata) tanto individuale, quanto costituito sotto forma di società di capitali, senza che tale esclusione possa dirsi in contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3 della Carta fondamentale, attesa la oggettiva differenza tra tali soggetti e quelli espressamente menzionati dalla ricordata norma di legge. (Principio affermato con riferimento ad una richiesta di indennità aggiuntiva avanzata da esercenti attività vivaistica di tipo imprenditoriale su di un fondo oggetto di espropriazione parziale).
Cass. civ. n. 1774/1999
In tema di espropriazione, l'indennità aggiuntiva riconosciuta in favore del fittavolo, del colono, del mezzadro o compartecipe dall'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971 (dalla funzione evidentemente compensativa dal sacrificio sopportato dai predetti soggetti per la definitiva perdita del terreno su cui esercitavano l'attività agricola) presuppone che l'espropriazione del fondo si sia compiuta nel rispetto delle necessarie formalità di legge, con la conseguenza che, qualora ciò non avvenga (come nel caso della cd. "accessione invertita"), ai soggetti dinanzi indicati non spetta alcuna indennità (così come non spetta al privato proprietario l'indennità di esproprio). Soccorre, in tal caso (per il proprietario come) per il coltivatore diretto la norma di cui all'art. 2043 c.c., che consente a quest'ultimo di richiedere il risarcimento dei danni - consistenti, appunto, nella mancata percezione dell'indennità riconosciutagli ex lege - risarcimento sottoposto alla prescrizione breve quinquennale, giusta disposto dell'art. 2947 c.c.
Cass. civ. n. 7178/1992
A norma dell'art. 17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni che coltivano da almeno un anno il fondo espropriato, anche nel caso che l'espropriazione abbia riguardato solo una parte del fondo e non abbia comportato l'abbandono dell'intero terreno oggetto del rapporto agrario, va corrisposta una indennità aggiuntiva, determinata, a norma dell'art. 16, in misura uguale al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, con esclusione, quindi, di ogni maggiorazione spettante al proprietario per effetto della avvenuta cessione volontaria del fondo.
Cass. civ. n. 2489/1985
L'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971 il quale attribuisce una indennità aggiuntiva di espropriazione ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipi che siano costretti ad abbandonare il terreno a causa dell'espropriazione, è applicabile non solo ai soggetti espressamente indicati, ma a tutti coloro che, essendo coltivatori diretti del fondo espropriato, sono privati per effetto dell'espropriazione dell'oggetto della loro attività lavorativa e, quindi, pure all'usufruttuario del fondo che ne sia coltivatore diretto.
Cass. civ. n. 564/1982
Il diritto dell'affittuario di un fondo non si estingue per effetto del provvedimento di occupazione d'urgenza del bene, preordinato a successiva espropriazione, né per effetto della mera immissione dell'occupante nella sua detenzione, ma solo in conseguenza del decreto di espropriazione, ovvero della realizzazione dell'opera pubblica, implicante la definitiva ed irreversibile apprensione del bene medesimo, e, correlativamente, il venir meno dell'oggetto di quel diritto. A fronte di tale estinzione, all'affittuario spetta, se l'espropriazione sopravviene nel termine legale di durata dell'occupazione, una porzione proporzionale dell'indennità di espropriazione dovuta al proprietario (o l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni per le espropriazioni disciplinate dalla legge stessa), ovvero, qualora non sopravvenga un tempestivo provvedimento espropriativo, o quello tempestivamente adottato venga annullato, il risarcimento del danno cagionatogli dall'illecita acquisizione dell'immobile per la realizzazione dell'opera pubblica.
Cass. civ. n. 2225/1981
L'anzidetta indennità aggiuntiva trova il suo fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e, pertanto, spetta soltanto all'affittuario che lo coltivi direttamente, e non anche all'affittuario che non sia coltivatore diretto.