(massima n. 1)
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione relativa a terreni non edificabili siti nel comune di Napoli (nella specie, occupati per la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale delle aree oggetto del fenomeno del bradisismo), il criterio stabilito dall'art. 13 L. 15 gennaio 1885 n. 2892 - che non dà rilievo alla distinzione tra aree edificabili e non fabbricabili e che è espressamente richiamato dall'art. 80 L. 14 maggio 1981 n. 219 - continua ad applicarsi, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis L. 8 agosto 1992 n. 359, di cui alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost. Alla luce di tale criterio, che è speciale e totalmente distinto da quelli del citato art. 5-bis, il riferimento al valore agricolo medio, introdotto per le aree non edificabili dall'art. 16 L. 22 ottobre 1971 n. 865, non può sostituire quello al valore "venale" di cui al citato art. 13 L. su Napoli; d'altra parte, il perdurare dell'applicazione di tale art. 13, che determina un indennizzo inferiore al valore venale effettivo, si giustifica in relazione alla particolare natura, temporanea ed eccezionale, degli interventi di cui alla L. n. 219 del 1981 (nella specie volti a porre rimedio ad eventi bradisismici).