(massima n. 1)
Nel procedimento di determinazione definitiva dell'indennitā di asservimento, disciplinato dall'art. 21 del D.P.R. n. 327 del 2001, č indispensabile ai fini della validitā della perizia che venga dato avviso alle parti in merito allo svolgimento delle operazioni peritali, essendo irrilevante, in caso di omesso avviso, che esse si siano svolte in presenza del tecnico di parte della terna collegiale, attesa la posizione di terzietā che assume qualsiasi componente del collegio peritale.