Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 3 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 3 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Ai fini del presente testo unico:

  1. a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
  2. b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
  3. c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
  4. d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.

2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2.

3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

Massime relative all'art. 3 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cons. Stato n. 4890/2016

In virtù dell'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) è esente da censure l'operato della R.A. espropriante, quando questa abbia notificato i propri atti a chi risulti proprietario dai dati catastali, salvo che non sia documentato che essa avesse conoscenza del diverso proprietario effettivo (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, n. 1155/2015).

Cons. Stato n. 4/2016

Una volta effettuata la notifica all'intestatario catastale, l'Amministrazione espropriante non è tenuta a svolgere ricerche per accertare l'identità dell'eventuale proprietario effettivo, quand'anche apprenda che questi possa esistere (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, T.U. Espropriazione per p.u.) (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, n. 1155/2015).

Cons. Stato n. 4071/2015

L'art. 3 del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) definisce autorità espropriante l'autorità amministrativa titolare dei potere di espropriare e che cura il procedimento ovvero il concessionario di opera pubblica (Conferma della sentenza del T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 217/2009).

Cons. Stato n. 1139/2015

Lo svolgimento dell'espropriazione nei confronti del proprietario catastale e la mancata notifica del decreto di esproprio al proprietario effettivo comportano soltanto che quest'ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima (venendone impedito, così, il decorso), ma non costituiscono motivo di carenza del potere espropriativo che legittimi il proprietario stesso ad invocare l'illiceità dell'occupazione del fondo, alfine di ottenere il risarcimento del danno corrispondente al valore del bene, producendosi viceversa l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica alla data della pronuncia del decreto anzidetto, indipendentemente dalla successiva notificazione del provvedimento la quale, rispetto al decreto medesimo, avente natura di atto non recettizio, non è né elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima. Di conseguenza, la mancanza della notifica non impedisce che il proprietario effettivo, nel termine di prescrizione decennale dalla effettiva conoscenza della pronuncia dell'indicato decreto possa autonomamente agire per la determinazione dell'indennità afferente alla proprietà acquisita e successivamente espropriata.

Dalla formulazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) si evince che, in linea generale, non possono essere prospettate violazioni delle norme afferenti alla comunicazione degli atti espropriativi e, quindi, violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, una volta che l'amministrazione abbia effettivamente disposto le comunicazioni in favore dei proprietari risultanti dai registri catastali, salvo che l'Amministrazione non abbia notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 5124/2012).

La notifica del decreto di esproprio a chi, non essendo proprietario effettivo del bene, risulti tale dai registri catastali, se non incide sulla validità ed efficacia del provvedimento ablativo, impedisce tuttavia il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima nei confronti del proprietario effettivo ed abilita quest'ultimo - ove l'omissione o il ritardo della notificazione nei suoi confronti sia ascrivibile ad un difetto di diligenza dell'espropriante nell'accertamento del titolare del bene sottoposto ad espropriazione - a chiedere il risarcimento del danno derivante dalla ritardata riscossione dell'indennità.

Ai sensi dell'art. 3 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, la comunicazione degli atti espropriativi è validamente effettuata dalla Pubblica Amministrazione ai proprietari risultanti dai registri catastali, salvo che essa non abbia avuto notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo, notizia che non può essere rappresentata, o essere comunque desunta, da un qualsivoglia atto che, in tempi ed in procedimenti diversi, sia comunque pervenuto alla P.A., ma deve essere correttamente intesa come una notizia recante l'emersione del "vero" proprietario, acquisita dalla R.A. stessa nell'ambito della medesima o in diversa procedura espropriativa, o nel corso delle attività a questa propedeutiche.

Cass. civ. n. 11901/2014

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la notifica del decreto di esproprio a chi, non essendo proprietario effettivo del bene, risulti tale dai registri catastali, non solo impedisce il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima nei confronti del proprietario effettivo, ma abilita quest'ultimo, ove l'omissione o il ritardo della notificazione nei suoi confronti sia ascrivibile ad un difetto di diligenza dell'espropriante nell'accertamento del titolare del bene sottoposto ad espropriazione, a chiedere il risarcimento del danno derivato dalla ritardata riscossione dell'indennità. Tale danno, generalmente riconoscibile in via presuntiva in favore di qualsiasi creditore che ne domandi il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in una apposita categoria, è quantificabile nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali.

Cass. civ. n. 11768/2010

In tema di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l'indennità di esproprio, ove vi sia stata delega al compimento, oltre che dei lavori, degli atti procedimentali, parte del rapporto espropriativo è il soggetto espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di esproprio, e non l'autorità o l'ente muniti del potere di emettere atti della procedura ablativa, atteso che detto giudizio ha ad oggetto unicamente la controversia circa il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del procedimento ablativo. (Nella specie, relativa ad una procedura espropriativa destinata alla realizzazione di una strada provinciale, la S.C. ha ritenuto che legittimata passiva nel giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione fosse la Provincia, in quanto beneficiaria del provvedimento ablativo, e non il Comune, delegato per la procedura di espropriazione e per l'esecuzione dei lavori).

Cass. civ. n. 4529/2010

In tema d'indennità di espropriazione, la regola stabilita nell'art. 35 L. n. 865 del 1971, secondo la quale le aree comprese nei piani approvati a norma della L. n. 167 del 1962 sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi e l'eventuale delega ad enti od istituti incaricati dell'attuazione dei programmi di acquisizione delle stesse, in nome e per conto dei Comuni, non muta il soggetto attivo del rapporto espropriativo (con la conseguenza che unico legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima resta il Comune), non trova applicazione nel caso in cui le aree in questione siano state assegnate a cooperative ed acquisite, per finalità di edilizia economica e popolare, in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 865 del 1971, essendo, in questa ipotesi, espressamente prevista dall'art. 36 L. n. 865 cit. l'inapplicabilità del precedente art. 35 e la conseguente legittimazione passiva delle cooperative esproprianti nei giudizi di opposizione alla stima.

Cass. civ. n. 5624/2009

Una volta sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità, viene meno il presupposto del procedimento ablativo e, quindi, tutti i successivi atti del procedimento che vi si ricollegano diventano inefficaci, ponendo tale provvedimento fine alla procedura espropriativa. Pertanto, la somma percepita dall'espropriando a seguito di «accordo amichevole» relativo alla misura dell'indennità di espropriazione diventa priva di causa, al pari dell'occupazione del bene da parte dell'espropriante e ciascuno dei due diventa creditore dell'altro ed è obbligato alle rispettive restituzioni, con conseguente applicabilità delle norme sulla mora credendi, che hanno carattere generale e si applicano anche all'obbligo di restituire un immobile (art. 1216 c.c.).

Cass. civ. n. 1083/2000

Nel caso in cui un soggetto pubblico o privato, nell'ambito di procedura espropriativa, stipuli con il privato una cessione volontaria del fondo occupato, "in nome e per conto" dell'ente beneficiario dell'espropriazione, grava di norma su quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'indennità o il prezzo per la cessione, con conseguente legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto gli oneri economici del provvedimento ablatorio, che risulta perciò riferibile all'ente stesso. Ciò, tuttavia, non esclude che in concreto l'ente o l'impresa delegati, nell'ambito di accordi amichevoli di determinazione dell'indennità, si possano obbligare direttamente con il privato espropriato alla corresponsione diretta degli importi corrispondenti.

Cass. civ. n. 311/1999

La notifica del decreto di esproprio a chi, non essendo proprietario effettivo del bene, risulti tale dai registri catastali, se non incide sulla validità ed efficacia del provvedimento ablativo, impedisce tuttavia il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima nei confronti del proprietario effettivo ed abilita quest'ultimo, ove l'omissione o il ritardo della notificazione nei suoi confronti sia ascrivibile ad un difetto di diligenza dell'espropriante nell'accertamento del titolare del bene sottoposto ad espropriazione, a chiedere il risarcimento del danno derivato dalla ritardata riscossione dell'indennità; la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di illecito lesivo del diritto soggettivo all'indennità nel quale si è convertito l'originario diritto di proprietà.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!