(massima n. 1)
La disciplina dettata dall'art. 21 del D.P.R. n. 327 del 2001 in tema di determinazione dell'indennitą di espropriazione, concede all'espropriando due sole alternative: o accettare in maniera espressa l'indennitą ovvero, qualora non la condivida, agire in sede contenziosa dinanzi al giudice ordinario.