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Vendita dei beni in comunione legale: alcune precisazioni

Famiglia - -
Vendita dei beni in comunione legale: alcune precisazioni
La Corte di Cassazione si è trovata di recente ad analizzare un caso relativo alla vendita da parte di un coniuge, di un bene in comunione legale, senza autorizzazione dell’altro coniuge (Cass. civ. 17 marzo 2016, n. 5326).

Come noto, al momento della celebrazione del matrimonio, i coniugi possono decidere di optare, anziché per la comunione dei beni (la quale comporta, in sostanza, che tutti i beni che vengono acquistati dai coniugi durante il matrimonio, diventano di proprietà di entrambi, salvi i beni di uso strettamente personale), per la separazione dei beni, la quale consente ai coniugi di mantenere la proprietà esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Se i coniugi, al momento del matrimonio, non dichiarano nulla, il regime patrimoniale che verrà applicato automaticamente è quello della comunione dei beni.

E’ chiaro che, se i coniugi accettano il regime patrimoniale della comunione dei beni, nel momento in cui uno dei due voglia procedere alla vendita di un bene che rientra nella comunione, necessiterà dell’autorizzazione dell’altro, essendo anch’egli proprietario del bene stesso, al 50%.

Nello specifico, fanno parte della comunione, tutti quei beni indicati dall’art. 177 del c.c., vale a dire:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi
.

Restano, invece, beni personali dei coniugi, i beni indicati all’art. 179 del c.c., cioè:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto


Cosa fare, dunque, se il coniuge procede alla vendita del bene in comunione, senza autorizzazione da parte dell’altro coniuge?

Ebbene, in questo caso, in linea generale, il coniuge ha la possibilità di rivolgersi al giudice, al fine di ottenere una pronuncia che annulli la vendita stessa, ma a condizione che l’azione venga esercitata nel termine perentorio di un anno.

La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, ha fornito, su questa questione, alcune interessanti precisazioni.

In particolare, occorre distinguere a seconda dell’oggetto della vendita.

Infatti, se si tratta di beni mobili, il consenso del coniuge può essere manifestato senza formalità particolari (basta, per esempio, una semplice lettera).
In questo caso, se il coniuge procede alla vendita senza autorizzazione, va osservato che la stessa resta valida ma il coniuge che non abbia prestato il consenso avrà la possibilità di chiedere al giudice di imporre all'altro coniuge di ricostituire la comunione, facendo rientrare nella stessa un bene analogo a quello venduto senza autorizzazione, o almeno, un importo pari al suo valore.
In ogni caso, l’acquisto del terzo è fatto salvo ed egli non potrà mai essere condannato a restituire il bene comprato.

Se, invece, la vendita aveva ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati (per esempio, un’automobile), è possibile rivolgersi al giudice, entro un anno, per ottenere una pronuncia che annulli la vendita effettuata senza la necessaria autorizzazione, con la conseguenza che il terzo acquirente del bene sarà obbligato a restituire il bene comprato, fatto salvo, comunque, il diritto dello stesso alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento del danno subito.

Laddove, il coniuge, invece, decidesse di non voler far valere questo vizio della vendita, lo stesso avrà la possibilità di convalidare l’acquisto effettuato dal coniuge, sanando la mancata autorizzazione.


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