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Responsabile il venditore che rivende un bene che sa essere danneggiato

Responsabile il venditore che rivende un bene che sa essere danneggiato
Cosa succede se un soggetto vende ad un altro un bene che sa essere danneggiato?
In questo caso il compratore ha diritto di essere risarcito del danno che ha subito? E, in caso di risposta positiva, nei confronti di chi può far valere le proprie pretese?

Ebbene, come noto, in caso di vendita di un bene danneggiato, il compratore ha diritto di ottenere il risarcimento ma se questi, invece di agire nei confronti del venditore, decide di “fare il furbo” e di vendere a sua volta il medesimo bene danneggiato, allora egli sarà l’unico responsabile nei confronti dell’acquirente.

Ciò sta a significare che il secondo acquirente avrà diritto di essere risarcito ma non potrà agire nei confronti del primo venditore-danneggiante ma dovrà agire nei confronti del soggetto da cui egli ha comprato il bene stesso.

Infatti, la vendita del bene non trasferisce anche il diritto di agire nei confronti del danneggiante, salvo che ciò sia espressamente previsto nel contratto di vendita.

Si deve giungere a questa conclusione sulla base del principio espresso dalla Corte di Cassazione, in base al quale il diritto al risarcimento del danno non è un elemento accessorio del diritto di proprietà: pertanto, come detto, se siamo diventati proprietari di un bene che il nostro venditore sapeva essere danneggiato, noi possiamo agire solo nei confronti di tale soggetto e non nei confronti del soggetto che ha arrecato il danno stesso (così si è espressa, infatti la Cassazione, con la sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016).

In ogni caso, come si è già accennato, è ben possibile che, assieme al diritto di proprietà, venga trasferito anche il diritto al risarcimento del danno che il venditore vanta nei confronti del danneggiante.

Va osservato che tale diritto risarcitorio potrebbe essere ceduto anche dietro il versamento di un determinato corrispettivo, dal momento che nel nostro ordinamento vige il principio della “libertà negoziale”, che consente ai soggetti di regolare i loro rapporti come preferiscono, anche stipulando dei contratti che non sono espressamente previsti dalla legge (si parla, in questo caso, di “contratti innominati o atipici”), a condizione che tali contratti siano, comunque, leciti.

La possibilità di cedere il proprio diritto di credito (in questo caso il diritto al credito risarcitorio) è espressamente disciplinata dall’art. 1260 c.c., il quale prevede, appunto, la liberà cedibilità dei crediti, sia a titolo gratuito che oneroso e, peraltro, senza che sia necessario il consenso del debitore.

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il venditore ci abbia trasferito, oltre che la proprietà del bene danneggiato, anche il diritto di pretendere il risarcimento del danno nei confronti del danneggiante, allora in questo caso il compratore avrà la possibilità di agire direttamente nei confronti del danneggiante medesimo.
Nell’ipotesi contraria, invece (laddove cioè, non sia stato trasferito anche il diritto di credito al risarcimento del danno), il compratore potrà rivolgere le proprie pretese solo ed esclusivamente nei confronti del venditore che gli ha trasferito la proprietà del bene danneggiato.

E se, invece, il venditore non era consapevole dei vizi del bene nel momento in cui ha proceduto alla vendita dello stesso?

In questo caso la disciplina cambia, in quanto si applica la normativa relativa agli obblighi derivanti al venditore dal contratto di compravendita, ma resta ferma la responsabilità del venditore.

Infatti, al momento della vendita, il venditore ha l’obbligo di garantire il compratore anche da eventuali vizi della cosa venduta, in base a quanto previsto dagli artt. 1476 e 1490 c.c.
In quest’ultimo caso, quindi, il compratore potrà agire nei confronti del venditore al fine di ottenere, a seconda del vizio del bene, la sostituzione del bene o la risoluzione del contratto (la quale fa venir meno il rapporto contrattuale tra le parti).


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