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Articolo 19 bis Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Concentrazione dei regimi amministrativi

Dispositivo dell'art. 19 bis Legge sul procedimento amministrativo

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18 bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

Spiegazione dell'art. 19 bis Legge sul procedimento amministrativo

La norma in esame, di natura chiaramente programmatica, impone ad ogni amministrazione di indicare sul proprio sito istituzionale lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, sia in caso di provvedimenti connessi di competenza di diverse amministrazioni, sia di differenti articolazioni della medesima amministrazione, al fine di facilitare gli adempimenti dichiarativi del privato cittadino segnalante.

Il secondo comma disciplina invece la c.d. SCIA unica, che consente al privato di presentare una sola segnalazione di inizio attività, anche qualora vi siano più comunicazioni, più attestazioni, asseverazioni o notifiche.

Inoltre, qualora vi siano più amministrazioni da coinvolgere, quella che riceve la segnalazione deve inoltrare la documentazione alle altre amministrazioni, e questo al fine di consentire a queste ultime un controllo congiunto sulla documentazione stessa. La trasmissione deve avvenire almeno cinque giorni prima della scadenza dei sessante giorni previsti dall'art. 19 comma 3, o dei trenta giorni previsti per la SCIA in materia edilizia.

Da ultimo, il terzo comma prevede che, nelle ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione di atti di assenso, pareri o sia necessario eseguire verifiche preventive, l'interessato deve presentare l'istanza all'uopo prevista presso lo sportello unico di cui al primo comma. Al fine di coordinare la disciplina in esame con quella in tema di conferenza di servizi, il termine per indire la conferenza (quarantacinque giorni ex art. 14) inizia a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui sopra.

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