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Articolo 18 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Autocertificazione

Dispositivo dell'art. 18 Legge sul procedimento amministrativo

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(1).

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159(2).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 12, comma 1, lett. h) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(2) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. h) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Spiegazione dell'art. 18 Legge sul procedimento amministrativo

La norma in esame, di natura chiaramente programmatica, stabilisce che le amministrazioni adottino adeguate misure atte a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei privati cittadini.

Per quanto concerne l'attività interna della p.a., le singole amministrazioni devono acquisire d'ufficio i documenti che interessano i procedimenti di loro competenza, sia qualora da loro stesse detenute, sia quando in possesso di altre amministrazioni. Nei riguardi dei privati, invece, l'amministrazione può richiedere solo gli elementi necessari per la ricerca dei documenti, spettando l'ordine di esibizione solamente all'autorità giurisdizionale.

Del pari, sono accertati d'ufficio anche i fatti, gli stati e le qualità da certificare al fine di procedere.

Massime relative all'art. 18 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 49/2018

In presenza di autocertificazione del possesso di titoli valutabili come previsto dal bando di concorso, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e di corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal candidato, l'integrazione documentale, mediante la produzione degli attestati necessari a comprovare i titoli stessi, sopravvenuta all'espletamento della prova orale pur in presenza di un articolo del bando che dispone che la fase di valutazione dei titoli debba precedere lo svolgimento della prova orale, finisce per colmare una lacuna soltanto formale, così assolvendo allo scopo dell'istituto dell'integrazione documentale, senza compromissione della par condicio tra i concorrenti né violazione delle regole procedurali previste dal bando.

Cons. Stato n. 1213/2015

È legittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva per copertura di posti relativi alla qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario (c.d. stabilizzazione), per mancanza da parte dell'interessato del possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989 n. 53, in relazione alla pendenza, non dichiarata nella autocertificazione presentata, di un procedimento penale a suo carico per i reati di cui agli artt. 110, 646 e 61, nn. 7 e 11, cod. pen.

Cons. Stato n. 5928/2014

Nel caso in cui il legale rappresentante di una società partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica abbia allegato un modello di autocertificazione, formato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, nel quale, nel fornire le indicazioni richieste sul conto della società rappresentata, abbia dichiarato che il suo Direttore tecnico era un determinato soggetto, legittimamente la P.A. appaltante accerta il requisito della moralità professionale con riferimento a detto soggetto, escludendo dalla gara la società stessa per mancata presentazione della dichiarazione ex art. 38 del codice dei contratti pubblici riguardante il Direttore tecnico indicato, essendo irrilevante il fatto che si tratta di dichiarazione erronea, ove l'errore non sia facilmente riconoscibile. Infatti l'intero sistema della disciplina delle procedure di evidenza pubblica poggia sulla presentazione, da parte delle imprese concorrenti, di dichiarazioni sostitutive che le vincolano in base all'elementare principio dell'autoresponsabilità, e che devono essere rese con diligenza e veridicità.

Corte cost. n. 200/2012

È incostituzionale l'art. 3 comma 3 D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148 il quale dispone, allo scadere di un termine prestabilito, l'automatica "soppressione", di tutte le normative statali incompatibili con il principio della liberalizzazione delle attività economiche, stabilito al comma 1 - con conseguente applicazione diretta degli istituti di segnalazione di inizio attività e dell'autocertificazione - tenendo conto che la norma in parola appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali e foriera di grave incertezza normativa.

Cass. civ. n. 21596/2010

La L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, prevede che "al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 18, commi 2 e 3, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa". Il presupposto per la sua applicabilità è che la documentazione sia già sicuramente in possesso dell'amministrazione finanziaria, o che, comunque, il contribuente dichiari e provi che il documento sia stato trasmesso all'amministrazione medesima.

Cons. Stato n. 1608/2010

Quando l'amministrazione già è in possesso di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, li acquisisce d'ufficio al procedimento che sta trattando, senza che ciò debba esserle domandato dall'interessato.

Cons. Stato n. 2602/2008

L'obbligo di accertamento officioso comporta che non si può negare al partecipante di un concorso il punteggio relativo allo svolgimento del servizio militare prestato, adducendo la circostanza che tale periodo non sia supportato da idonea documentazione probatoria.

Cons. Stato n. 1608/2008

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni ha una funzione non certificatoria, ma solo di allegazione infraprocedimentale di affermazioni circa fatti o stati di cui si domanda la dimostrazione. L'amministrazione, al di là dei controlli a campione, è tenuta a verificarla ogniqualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità del dichiarato (art. 71 (L-R) D.P.R. n. 445 del 2000) e una volta che sia comunque, anche aliunde, entrata nella certezza della non veridicità, ha il dovere di trarne senz'altro le conseguenze. L'autocertificazione infatti non costituisce certezze pubbliche, ma solo attenua, e precariamente, all'interno del singolo procedimento, l'onere delle dimostrazioni che il privato sarebbe tenuto ad offrire tramite documenti pubblici. In ragione di questa stretta finalità semplificatoria, il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria. In questo quadro, il patrimonio conoscitivo dell'amministrazione, anche altrove formato, non soffre restrizioni o preclusioni nell'utilizzazione per effetto dell'autonomia dei procedimenti amministrativi: la sua utilizzazione anche in procedimenti diversi è resa anzi doverosa dal principio generale di buona amministrazione. Del fatto che questo patrimonio, comunque formato, resti dominante sulle allegazioni private è indice, prima ancora del dovere di controllo, la regola espressa nell'art. 18, comma 2, L. n. 241 del 1990, secondo cui, quando l'amministrazione già è in possesso di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, li acquisisce d'ufficio al procedimento che sta trattando, senza che ciò debba esserle domandato dall'interessato. Ne consegue che in una gara d'appalto, la p.a. ha il potere-dovere di disattendere l'autocertificazione rivelatasi non veritiera in altra gara.

Cass. civ. n. 1612/2008

L'amministrazione finanziaria, qualora sostenga l'esistenza di un contratto registrato di compravendita di un immobile, è obbligata ex art. 18 L. 241/1990 a produrre l'atto scritto in suo possesso e che solo prova il trasferimento di proprietà.

Cass. civ. n. 21209/2004

L'obbligo dell'amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario: ciò comporta che, qualora si agisca per il rimborso di tasse o di diritti non dovuti e si eccepisca che documenti, bollette o lettere comprovanti il pagamento siano in possesso dell'amministrazione, questa è tenuta a pronunciarsi in modo specifico e motivato sul punto perchè, in difetto, il giudice potrà desumere elementi di prova da tale comportamento.

Cass. civ. n. 16161/2003

È stato affermato che l'art. 18 L. 241/1990 si applica limitatamente alla fase dell'accertamento amministrativo e non anche a quella contenziosa, qualora la legge ponga a carico del contribuente l'onere della produzione di determinati documenti, non potendo, in tal caso, ritenersi che la p.a. obbligata a ricercarli e depositarli, traducendosi un siffatto obbligo in una ingiustificata inversione dell'onere probatorio. È fatto salvo, però il caso in cui l'onere stesso sia impossibile o sommamente difficile da esercitarsi, nel qual caso soccorre il potere del giudice tributario ex art. 7 D.Lgs. 546/1992 di ordinare all'amministrazione il deposito di documenti ritenuti necessari.

Cons. Stato n. 1798/2002

Quanto ai limiti al dovere di accertamento, in mancanza della preventiva conforme dichiarazione del privato, l'amministrazione non è tenuta ad eseguire accertamenti d'ufficio. Diversamente, si profilerebbe per la p.a. un generale onere di ricerca della documentazione di volta in volta utile per il privato, il che finirebbe addirittura col porsi in contrasto con la funzione dell'art. 18 L. 241/1990 e con le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, finendo con il determinare possibili ed inammissibili situazioni di privilegio per taluni soggetti, per i quali la ricerca si riveli fruttuosa, e di sfavore per altri, per i quali l'amministrazione non dovesse rinvenire nulla.

Cons. Stato n. 3602/2001

Non è esclusa la facoltà del privato di produrre il certificato in luogo dell'autocertificazione.

Cass. civ. n. 1930/2001

In applicazione del principio, è stata cassata la sentenza di merito che aveva respinto la domanda dei contribuenti senza considerare che gli stessi non si erano limitati a sostenere che l'amministrazione aveva ricevuto le loro istanze di rimborso, ma aveva avvalorato il loro assunto mediante la produzione di copia di un elenco da cui risultavano i nomi di coloro che, in una certa data, avevano presentato domanda di rimborso della tassa indebitamente pagata (Cass., sez. V, 2 dicembre 2004, n. 22646). La Commissione tributaria, quindi, non può respingere il ricorso del contribuente, richiamando i principi in materia di onere della prova e rifiutando ogni indagine sull'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi e sul pagamento del tributo per autotassazione, dovendo invece procedere ad acquisire sia detta dichiarazione che la documentazione relativa al pagamento dell'imposta.

Cons. Stato n. 519/1997

Le dichiarazioni di atti di notorietà si riferiscono a fatti, stati e qualità personali che l'interessato dichiara e riguardano tutti quei casi nei quali non si ha il supporto di un certificato.

Cons. Stato n. 104/1996

L'istruttoria procedimentale si fonda principalmente su dichiarazioni che provengono dal privato che, poi, sono verificate ex post.

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