(massima n. 1)
In applicazione del principio, è stata cassata la sentenza di merito che aveva respinto la domanda dei contribuenti senza considerare che gli stessi non si erano limitati a sostenere che l'amministrazione aveva ricevuto le loro istanze di rimborso, ma aveva avvalorato il loro assunto mediante la produzione di copia di un elenco da cui risultavano i nomi di coloro che, in una certa data, avevano presentato domanda di rimborso della tassa indebitamente pagata (Cass., sez. V, 2 dicembre 2004, n. 22646). La Commissione tributaria, quindi, non può respingere il ricorso del contribuente, richiamando i principi in materia di onere della prova e rifiutando ogni indagine sull'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi e sul pagamento del tributo per autotassazione, dovendo invece procedere ad acquisire sia detta dichiarazione che la documentazione relativa al pagamento dell'imposta.