(massima n. 1)
È stato affermato che l'art. 18 L. 241/1990 si applica limitatamente alla fase dell'accertamento amministrativo e non anche a quella contenziosa, qualora la legge ponga a carico del contribuente l'onere della produzione di determinati documenti, non potendo, in tal caso, ritenersi che la p.a. obbligata a ricercarli e depositarli, traducendosi un siffatto obbligo in una ingiustificata inversione dell'onere probatorio. È fatto salvo, però il caso in cui l'onere stesso sia impossibile o sommamente difficile da esercitarsi, nel qual caso soccorre il potere del giudice tributario ex art. 7 D.Lgs. 546/1992 di ordinare all'amministrazione il deposito di documenti ritenuti necessari.