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Articolo 9 bis Legge sul divorzio

(L. 1 dicembre 1970, n. 898)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 9 bis Legge sul divorzio

A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito.

Massime relative all'art. 9 bis Legge sul divorzio

Cass. civ. n. 1253/2012

L'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'art. 9 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (non modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, detto assegno va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9-bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. A tale riguardo, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 c.c. in materia di alimenti.

Cass. civ. n. 2089/1998

La controversia a norma art. 9 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 fra l'ex coniuge divorziato e gli eredi dell'obbligato avente ad oggetto l'aumento dell'assegno liquidato con la sentenza di divorzio ha natura divorzile e, come tale, deve essere trattata con il rito camerale. Consegue che proposto appello nelle forme ordinarie e, dunque, con citazione è inammissibile quando il deposito di tale atto in cancelleria avviene oltre il termine di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.

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Luigi B. chiede
martedì 30/03/2021 - Lombardia
“Desidererei conoscere indicativamente la cifra minima di reddito mensile che determinerebbe lo stato di bisogno, considerando che la persona per cui sto facendo questa domanda, ha una casa di proprietà e un reddito mensile da pensione di circa 900 Euro e null'altro.
Ringrazio anticipatamente e rimango a disposizione per eventuali altre informazioni.”
Consulenza legale i 07/04/2021
Va premesso che la legge, pur ricorrendo spesso al concetto di “stato di bisogno” (come, ad esempio, in materia di alimenti, all’art. 438 c.c.) non fissa alcuna soglia reddituale né quantifica altrimenti tale condizione.
Nel nostro caso, la norma cui fare riferimento è l’art. 9 bis della L. n. 898/1970 (legge sul divorzio), che disciplina, appunto, i diritti del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge; tali diritti spettano però al coniuge già beneficiario di assegno divorzile e, precisamente, “a colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro” (con espressa esclusione dell’assegno una tantum).
Dunque, a norma del citato art. 9 bis, il Tribunale può attribuire al coniuge già beneficiario di assegno divorzile periodico, in caso di decesso del coniuge obbligato, un assegno - sempre periodico - a carico dell'eredità. Condizione per l’attribuzione è, appunto, che il beneficiario versi in stato di bisogno.
I criteri per la quantificazione del nuovo assegno sono costituiti dall'importo dell’assegno di divorzio in precedenza spettante, dall'entità del bisogno, dall'eventuale pensione di reversibilità, dalle sostanze ereditarie, dal numero e dalla qualità degli eredi e dalle loro condizioni economiche.
Riguardo al presupposto dello stato di bisogno, la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 27/01/2012, n. 1253) ha chiarito che “l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza - le quali sono prive di ogni collegamento con ragioni di solidarietà familiare, che costituiscono, invece, il fondamento della norma in esame -, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 c.c., in materia di alimenti”.
In particolare, nella cit. sentenza la Suprema Corte ha precisato che lo stato di bisogno sussiste quando il coniuge beneficiario di assegno “manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita”.
Sulla stessa scia Cass. Civ., Sez. I, 14/05/2004, n. 9185: “lo stato di bisogno del beneficiario che, insieme alla percezione dell'assegno divorzile, costituisce il presupposto dell'assegno a carico dell'eredità, deve essere inteso quale necessità delle risorse economiche occorrenti per soddisfare essenziali e primarie esigenze di vita da valutarsi in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del de cuius”.
Non esiste dunque alcuna “soglia”, neppure indicativa, ma la valutazione dello stato di bisogno va necessariamente compiuta caso per caso, prendendo in considerazione tutti i criteri sopra indicati.