(massima n. 1)
L'assegno a carico dell'ereditą, previsto dall'art. 9 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (non modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, detto assegno va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9-bis, cioč tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entitą del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilitą, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualitą degli eredi e delle loro condizioni economiche. A tale riguardo, l'entitą del bisogno deve essere valutata non gią con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalitą di ordine generale di sostegno dell'indigenza, bensģ in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 c.c. in materia di alimenti.