(massima n. 1)
La controversia a norma art. 9 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 fra l'ex coniuge divorziato e gli eredi dell'obbligato avente ad oggetto l'aumento dell'assegno liquidato con la sentenza di divorzio ha natura divorzile e, come tale, deve essere trattata con il rito camerale. Consegue che proposto appello nelle forme ordinarie e, dunque, con citazione č inammissibile quando il deposito di tale atto in cancelleria avviene oltre il termine di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.