(massima n. 1)
Le domande con cui il debitore assoggettato alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni intenda far accertare che una parte del patrimonio acquisito dal liquidatore giudiziale non è compresa nell'attivo societario contemplato dal concordato stesso (trattandosi nella specie di beni della Federazione italiana dei consorzi agrari costituenti un patrimonio a gestione separata, in quanto risultanti da operazioni condotte nell'interesse e per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L.vo n. 1235 del 1948, ratificato dalla L. n. 561 del 1956, applicabile "ratione temporis") e chieda perciò la condanna del medesimo liquidatore alla relativa restituzione, sono proponibili nelle forme dell'azione ordinaria di cognizione; infatti, al pari dalla controversia promossa da un terzo che rivendichi su determinati beni un diritto incompatibile con la loro cessione ai creditori in funzione liquidatoria, l'analoga contestazione mossa dal debitore non rinviene, nella disciplina concordatizia, un espresso o inequivoco divieto di attuarsi se non mediante il sistema di tutela interno rappresentato dai decreti del giudice delegato, adottabili ex artt. 26 e 164 legge fall. e reclamabili avanti al tribunale, non inerendo tali rimedi ad un sistema speciale ed esclusivo.